(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 19 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Nella legge regionale 9 aprile 1997, n. 34, concernente "Misure incentivanti la riqualificazione, la riconversione e la ricollocazione professionale degli operatori del sistema formativo e disciplina dell'albo", sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi. 2. Nell'art. 5, al comma 1, dopo le parole "art. 1, comma 3, let-tere a) e b)" sono aggiunte le parole "nonche' di quelle riferibili alla lettera c) dello stesso comma". 3. Nell'art. 6, comma 1, dopo le parole "Lavori socialmente utili", le parole "proposti dalle amministrazioni provinciali e dai comuni, che" sono sostituite dalle parole "dalle amministrazioni pubbliche abilitate dalla vigente normativa nazionale"; nello stesso comma, dopo le parole "versino nelle condizioni" e' soppressa la parola "cumulativamente". Dopo le parole "richiamate nell'art. 3" aggiungere le parole "comma 1, lettere a) e b), ovvero in uscita volontaria da enti di cui alla legge n. 40/1987 oggetto di liquidazione o di altri procedimenti estintivi". Il periodo successivo alle parole "corresponsione del sussidio" e' soppresso. Esso e' sostituito dalle seguenti parole: "alle amministrazioni pubbliche che utilizzino, attraverso progetti di lavori socialmente utili approvati dalla CRI entro il 22 dicembre 1997, ovvero entro l'entrata in vigore della presente legge, se successiva, operatori della formazione professionale in possesso dei requisiti indicati, trovano applicazine i benefici previsti dall'art. 3, commi 3 e 5 della legge regionale 16 settembre 1997, n. 101. La relativa istanza deve pervenire non oltre il 29 dicembre 1997, sul presupposto della mera approvazione del progetto. Per gli anni successivi, i profili applicativi della misura sono disciplinati con atto deliberativo della G.R.". 4. Nell'art. 7, al comma 1, dopo le parole "per lavoratore rioccupato, anche", le parole "alle PMI" sono sostituite con le parole "ai soggetti diversi dalle grandi imprese". 5. Nell'art. 9, comma 1, lettera b) dopo le parole "attivita' formative convenzionate" sono inserite le parole ", ovvero in presenza di affidamenti d'attivita' inadeguati a supportare l'organico dell'ente, computato con riferimento agli operatori iscritti all'albo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 111/1995". Dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera d): "d) sono considerati utili, per i fini di cui al presente comma, anche gli accordi intervenuti ed applicati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dal 1 settembre 1997, fino al 22 dicembre 1997, ovvero fino all'entrata in vigore della presente legge, se successiva". 6. Il termine del 30 settembre 1997 di cui all'art. 10, comma 1, e' modificato nel senso che sono considerate utilmente prodotte anche le istanze disciplinate dal suddetto articolo, inviate fino al 22 dicembre 1997, ovvero fino all'entrata in vigore della presente legge, se successiva. Il nuovo termine trova applicazione anche rispetto alle istanze formulate a norma dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 8 della legge regionale n. 34/1997. 7. Nell'art. 14, comma 3, dopo le parole "tipologie di incentivo" sono soppresse le parole "alla promozione di autoimprenditorialita' individuale o collettiva"; dopo le parole "evidenziato da ciascuna" sono aggiunte le parole "con delibera della giunta regionale". 8 Nell'art. 14, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma 6: "6. Le risorse che, a seguito dell'atto deliberativo adottato dalla giunta regionale ai sensi del comma 3, non risultino utilizzabili per le finalita' di cui alla presente legge, nella misura individuata nel medesimo provvedimento amministrativo, concorrono ad accrescere la disponibilita' finanziaria del Fondo unico per le politiche del lavoro istituito dalla legge regionale 16 settembre 1997, n. 101, e possono essere impegnate per le destinazioni da essa contemplate. A tal fine, la denominazione del capitolo impegnate per le destinazioni da essa contemplate. A tal fine, la denominazione del capitolo impegnate per le destinazioni da essa contemplate. A tal fine, la denominazione del capitolo 52425 inserito nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1997 (fondi regionali) e' integrata aggiungendo, in calce, le parole ''e Fondo unico per le politiche del lavoro''".