(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
                numero speciale del 19 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Nella legge regionale 9 aprile 1997, n. 34, concernente "Misure
incentivanti   la   riqualificazione,   la   riconversione    e    la
ricollocazione  professionale degli operatori del sistema formativo e
disciplina dell'albo", sono apportate le modifiche ed integrazioni di
cui ai commi successivi.
  2. Nell'art. 5, al comma 1,  dopo  le  parole  "art.  1,  comma  3,
let-tere  a)  e  b)"  sono  aggiunte  le  parole  "nonche'  di quelle
riferibili alla lettera c) dello stesso comma".
  3. Nell'art. 6, comma 1, dopo le parole "Lavori socialmente utili",
le parole "proposti dalle amministrazioni provinciali e  dai  comuni,
che"  sono  sostituite  dalle parole "dalle amministrazioni pubbliche
abilitate dalla vigente normativa  nazionale";  nello  stesso  comma,
dopo  le  parole  "versino  nelle  condizioni" e' soppressa la parola
"cumulativamente". Dopo le parole "richiamate nell'art. 3" aggiungere
le parole "comma 1, lettere a) e b), ovvero in uscita  volontaria  da
enti  di cui alla legge n. 40/1987 oggetto di liquidazione o di altri
procedimenti  estintivi".   Il   periodo   successivo   alle   parole
"corresponsione  del sussidio" e' soppresso. Esso e' sostituito dalle
seguenti parole:  "alle  amministrazioni  pubbliche  che  utilizzino,
attraverso  progetti  di lavori socialmente utili approvati dalla CRI
entro il 22 dicembre 1997, ovvero entro  l'entrata  in  vigore  della
presente   legge,   se   successiva,   operatori   della   formazione
professionale in possesso dei requisiti indicati, trovano applicazine
i benefici previsti dall'art. 3, commi 3 e 5 della legge regionale 16
settembre  1997, n. 101. La relativa istanza deve pervenire non oltre
il 29 dicembre 1997, sul  presupposto  della  mera  approvazione  del
progetto.    Per  gli  anni  successivi,  i profili applicativi della
misura sono disciplinati con atto deliberativo della G.R.".
  4. Nell'art.  7,  al  comma  1,  dopo  le  parole  "per  lavoratore
rioccupato,  anche",  le  parole  "alle  PMI"  sono sostituite con le
parole "ai soggetti diversi dalle grandi imprese".
  5. Nell'art. 9, comma 1,  lettera  b)  dopo  le  parole  "attivita'
formative  convenzionate"  sono  inserite  le  parole  ",  ovvero  in
presenza  di  affidamenti   d'attivita'   inadeguati   a   supportare
l'organico   dell'ente,  computato  con  riferimento  agli  operatori
iscritti all'albo di cui  all'art.    28  della  legge  regionale  n.
111/1995". Dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera d):
   "d)  sono  considerati utili, per i fini di cui al presente comma,
anche gli accordi intervenuti  ed  applicati  prima  dell'entrata  in
vigore  della presente legge, a partire dal 1 settembre 1997, fino al
22 dicembre 1997, ovvero fino all'entrata in  vigore  della  presente
legge, se successiva".
  6. Il termine del 30 settembre 1997 di cui all'art. 10, comma 1, e'
modificato nel senso che sono considerate utilmente prodotte anche le
istanze  disciplinate  dal  suddetto  articolo,  inviate  fino  al 22
dicembre 1997, ovvero  fino  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  se  successiva.  Il  nuovo  termine  trova applicazione anche
rispetto alle istanze formulate a  norma  dell'art.  3,  comma  4,  e
dell'art.  8 della legge regionale n. 34/1997.
  7.  Nell'art.  14, comma 3, dopo le parole "tipologie di incentivo"
sono soppresse le parole "alla promozione  di  autoimprenditorialita'
individuale  o  collettiva"; dopo le parole "evidenziato da ciascuna"
sono aggiunte le parole "con delibera della giunta regionale".
  8 Nell'art. 14, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma 6:
   "6. Le risorse che,  a  seguito  dell'atto  deliberativo  adottato
dalla   giunta   regionale  ai  sensi  del  comma  3,  non  risultino
utilizzabili per le finalita'  di  cui  alla  presente  legge,  nella
misura   individuata   nel   medesimo  provvedimento  amministrativo,
concorrono ad accrescere  la  disponibilita'  finanziaria  del  Fondo
unico  per le politiche del lavoro istituito dalla legge regionale 16
settembre  1997,  n.  101,  e  possono  essere   impegnate   per   le
destinazioni  da  essa contemplate.  A tal fine, la denominazione del
capitolo impegnate per le destinazioni da  essa  contemplate.  A  tal
fine,  la denominazione del capitolo impegnate per le destinazioni da
essa contemplate. A tal fine, la  denominazione  del  capitolo  52425
inserito  nello  stato di previsione della spesa per l'esercizio 1997
(fondi regionali) e' integrata aggiungendo, in calce, le  parole  ''e
Fondo unico per le politiche del lavoro''".