(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 29 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La Regione, al fine di salvaguardare l'attivita' di pesca danneggiata dalle avverse condizioni ambientali del mare verificatesi nel periodo gennaio/febbraio 1997 che hanno comportato la mancata raccolta e commercializzazione di molluschi eduli lamellibranchi, attua per il 1997 un sistema di provvidenze in armonia con le norme dello Stato e della Comunita' economica europea ed in conformita' del Piano Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura.