(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21
                        del 29 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                        Ha  apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  La   Regione,   al  fine  di  salvaguardare  l'attivita'  di  pesca
danneggiata dalle avverse condizioni ambientali del mare verificatesi
nel periodo gennaio/febbraio 1997 che  hanno  comportato  la  mancata
raccolta  e  commercializzazione  di  molluschi eduli lamellibranchi,
attua per il 1997 un sistema di provvidenze in armonia con  le  norme
dello Stato e della Comunita' economica europea ed in conformita' del
Piano Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura.