(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21
                        del 29 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Alla legge regionale 20 novembre 1987, n. 75, concernente "Nuove
norme  in materia di cooperazione ed associazionismo", sono apportate
le seguenti modifiche ed integrazioni:
   A)  all'art.  1c.  2  in  luogo  delle  parole "principi di cui al
successivo art. 2 e" sono inserite le parole "criteri e le  modalita'
illustrati nei successivi articoli,";
   B) il comma 3 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "comma  3:  Accedono  ai  benefici  di  cui  alla presente legge le
iniziative dirette  a  favorire  lo  sviluppo  della  cooperazione  e
dell'associazionismo  coerenti  con le priorita' programmatiche della
Regione, desumibili dal Piano di Sviluppo regionale e dalla normativa
organica dei diversi Settori.";
   C) l'art. 2 e' abrogato;
   D) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "art. 3: 1. Le risorse rese annualmente  disponibili  dal  Bilancio
regionale sono dirette ad incentivare:
   a)  per  il  30%  le iniziative che si realizzino in aderenza alle
priorita',  geografiche  o  di  Settore,  delineate  annualmente   in
apposito documento di indirizzi della G.R.;
   b)  per  il  70%  residuo sono finanziate iniziative autonomamente
elaborate dalle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali  delle
Cooperative giuridicamente riconosciute dirette a:
    promuovere  il  rafforzamento  della  Cooperazione  attraverso la
creazione  di  strutture  consortili  che  superino   situazioni   di
eccessiva frammentazione;
    ricercare   le   modalita'   di   implementazione  di  meccanismi
collettivi di accesso al credito ed alle garanzie;
    stimolare la partecipazione dell'associazionismo cooperativo alla
costituzione di Societa' miste;
    assistere le Cooperative sociali nella progettazione  di  L.S.U.,
ai sensi dell'art. 1 - comma 18 - della legge n. 608/96;
    promuovere  attivita'  di  informazione  mirata alla divulgazione
delle conoscenze  di  nuove  normative  e/o  procedimenti  di  natura
fiscale   o   finanziaria,   nonche'   di   tecniche   gestionali  ed
organizzative innovative";
   E) l'art. 4 e' abrogato;
   F) l'art. 5 e' abrogato;
   G) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  "art. 6: 1. La Giunta regionale definisce  con  atto  deliberativo,
entro  il  31  gennaio  dell'anno di riferimento delle iniziative, le
priorita' geografiche e/o di  settore  cui  destinare  il  30%  delle
risorse previste dal Bilancio dell'esercizio corrispondente.
  2.  Tutte  le  iniziative  riferibili  sia alla lettera a) che alla
lettera b) dell'articolo 3,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
legge,  formano  oggetto di puntuale elaborazione progettuale, le cui
modalita' di formulazione sono specificate con l'atto deliberativo di
cui al comma 1, che ne individua altresi' i criteri di valutazione.
  3. Le proposte progettuali debbono essere trasmesse, a mezzo  racc.
A.R.,  entro  il  termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
Per la loro valutazione  e  graduazione  e'  sostituito  un  Comitato
composto da:
   1 Dirigente regionale, che lo presiede;
   2  Esperti in questioni di Associazionismo cooperativistico scelti
tra  docenti  universitari  in  materie  economiche,   professionisti
iscritti  all'Albo  dei  Commercialisti e Dirigenti del Ministero del
lavoro.     Funge  da  Segretario   un   Funzionario   del   Servizio
lavoro-emigrazione.
  4.  Agli  Esperti  esterni  compete il compenso stabilito nell'Atto
deliberativo che istituisce il Comitato, assumendo  a  riferimento  i
tempi  presunti  di lavoro e le tariffe libero professionali vigenti,
nel testo massimo complessivo  del  2%  delle  risorse  da  conferire
annualmente.
  5.  Per la quota di cui alla lettera b) dell'articolo 3, cosi' come
modificata  dalla  presente   legge,   ciascuna   Associazione   puo'
concorrere  all'affidamento  della  realizzazione  di iniziative che,
valutate positivamente dal Comitato, cumulativamente  determinino  un
accesso alle risorse di cui alla stessa lettera b) non superiore alla
percentuale   di   rappresentativita'   regionale  dell'Associazione,
accertata annualmente e dichiarata con l'atto deliberativo di cui  al
comma  1, ponderando al 50% la consistenza numerica delle Cooperative
affiliate e quella dei soci delle stesse.
  6. Il Comitato completa l'esame dei progetti di cui ai citati punti
a) e b) entro trenta giorni  dal  suo  insediamento,  comunicando  al
Servizio   Lavoro  la  graduatoria  redatta.  La  Giunta  approva  la
graduatoria dei  progetti  da  finanziare  entro  trenta  giorni  dal
completamento dei lavori del Comitato".
   H) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  "art.  7:  1.  L'erogazione  dei contributi avviene con la seguente
scansione:
   il 50%, a titolo di acconto, in esito all'approvazione dell'elenco
dei progetti ammessi, previa presentazione di  garanzia  fidejussoria
di pari importo;
   il  restante  50%  a  saldo, previa presentazione di una relazione
illustrativa  del  programma  realizzato  sottoscritta   dal   legale
rappresentante,   corredata   dalla   certificazione  rilasciata  dal
Collegio dei revisori dei conti,  composto  a  termini  di  normativa
vigente,  in  merito alla corrispondenza tra il progetto realizzato e
le spese sostenute, ed alla congruita' di queste ultime.
  2.  Le  Associazioni  cooperative  beneficiarie   degli   incentivi
realizzano   gli   interventi  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di
riferimento, ed inoltrano la richiesta di saldo entro il 28  febbraio
dell'anno successivo.
  3.   La  documentazione  contabile,  riferita  a  ciascun  progetto
finanziati, deve essere trattenuta agli Atti della  Associazione  per
almeno  dieci anni, e resa disponibile per gli eventuali accertamenti
disposti dalla Regione".
   I) L'art. 8 e' abrogato.