(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 29 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 20 novembre 1987, n. 75, concernente "Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo", sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: A) all'art. 1c. 2 in luogo delle parole "principi di cui al successivo art. 2 e" sono inserite le parole "criteri e le modalita' illustrati nei successivi articoli,"; B) il comma 3 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "comma 3: Accedono ai benefici di cui alla presente legge le iniziative dirette a favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo coerenti con le priorita' programmatiche della Regione, desumibili dal Piano di Sviluppo regionale e dalla normativa organica dei diversi Settori."; C) l'art. 2 e' abrogato; D) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: "art. 3: 1. Le risorse rese annualmente disponibili dal Bilancio regionale sono dirette ad incentivare: a) per il 30% le iniziative che si realizzino in aderenza alle priorita', geografiche o di Settore, delineate annualmente in apposito documento di indirizzi della G.R.; b) per il 70% residuo sono finanziate iniziative autonomamente elaborate dalle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali delle Cooperative giuridicamente riconosciute dirette a: promuovere il rafforzamento della Cooperazione attraverso la creazione di strutture consortili che superino situazioni di eccessiva frammentazione; ricercare le modalita' di implementazione di meccanismi collettivi di accesso al credito ed alle garanzie; stimolare la partecipazione dell'associazionismo cooperativo alla costituzione di Societa' miste; assistere le Cooperative sociali nella progettazione di L.S.U., ai sensi dell'art. 1 - comma 18 - della legge n. 608/96; promuovere attivita' di informazione mirata alla divulgazione delle conoscenze di nuove normative e/o procedimenti di natura fiscale o finanziaria, nonche' di tecniche gestionali ed organizzative innovative"; E) l'art. 4 e' abrogato; F) l'art. 5 e' abrogato; G) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "art. 6: 1. La Giunta regionale definisce con atto deliberativo, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento delle iniziative, le priorita' geografiche e/o di settore cui destinare il 30% delle risorse previste dal Bilancio dell'esercizio corrispondente. 2. Tutte le iniziative riferibili sia alla lettera a) che alla lettera b) dell'articolo 3, cosi' come modificato dalla presente legge, formano oggetto di puntuale elaborazione progettuale, le cui modalita' di formulazione sono specificate con l'atto deliberativo di cui al comma 1, che ne individua altresi' i criteri di valutazione. 3. Le proposte progettuali debbono essere trasmesse, a mezzo racc. A.R., entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno. Per la loro valutazione e graduazione e' sostituito un Comitato composto da: 1 Dirigente regionale, che lo presiede; 2 Esperti in questioni di Associazionismo cooperativistico scelti tra docenti universitari in materie economiche, professionisti iscritti all'Albo dei Commercialisti e Dirigenti del Ministero del lavoro. Funge da Segretario un Funzionario del Servizio lavoro-emigrazione. 4. Agli Esperti esterni compete il compenso stabilito nell'Atto deliberativo che istituisce il Comitato, assumendo a riferimento i tempi presunti di lavoro e le tariffe libero professionali vigenti, nel testo massimo complessivo del 2% delle risorse da conferire annualmente. 5. Per la quota di cui alla lettera b) dell'articolo 3, cosi' come modificata dalla presente legge, ciascuna Associazione puo' concorrere all'affidamento della realizzazione di iniziative che, valutate positivamente dal Comitato, cumulativamente determinino un accesso alle risorse di cui alla stessa lettera b) non superiore alla percentuale di rappresentativita' regionale dell'Associazione, accertata annualmente e dichiarata con l'atto deliberativo di cui al comma 1, ponderando al 50% la consistenza numerica delle Cooperative affiliate e quella dei soci delle stesse. 6. Il Comitato completa l'esame dei progetti di cui ai citati punti a) e b) entro trenta giorni dal suo insediamento, comunicando al Servizio Lavoro la graduatoria redatta. La Giunta approva la graduatoria dei progetti da finanziare entro trenta giorni dal completamento dei lavori del Comitato". H) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: "art. 7: 1. L'erogazione dei contributi avviene con la seguente scansione: il 50%, a titolo di acconto, in esito all'approvazione dell'elenco dei progetti ammessi, previa presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo; il restante 50% a saldo, previa presentazione di una relazione illustrativa del programma realizzato sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla certificazione rilasciata dal Collegio dei revisori dei conti, composto a termini di normativa vigente, in merito alla corrispondenza tra il progetto realizzato e le spese sostenute, ed alla congruita' di queste ultime. 2. Le Associazioni cooperative beneficiarie degli incentivi realizzano gli interventi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ed inoltrano la richiesta di saldo entro il 28 febbraio dell'anno successivo. 3. La documentazione contabile, riferita a ciascun progetto finanziati, deve essere trattenuta agli Atti della Associazione per almeno dieci anni, e resa disponibile per gli eventuali accertamenti disposti dalla Regione". I) L'art. 8 e' abrogato.