(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 13 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61 e' sostituito dal seguente: Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita' degli impianti e delle infrastrutture accessorie di cui al successivo art. 30, nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' dei lavori anche in deroga alla legge regionale 11 settembre 1979 n. 45 e successive modificazioni. L'ente competente, ricevuta la domanda di concessione ne da notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse pubblicandola all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, mediante lettera raccomandata a.r., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta. I portatori di interessi, pubblici o privati, nei centoventi giorni successivi alla fase di pubblicazione, ed i concessionari dalla data di ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento e domande concorrenti corredate della documentazione prescritta dall'art. 4 della legge regionale n. 61/1983 come modificata dalla presente legge. Le concessioni di linea che si dipartono in vicinanza dei terminali di altre linee gia' concesse, sempre che costituiscano una continuita' ed integrazione del servizio di quelle concesse, vengono assentite, a parita' di soluzioni proposte e di tempo di realizzazione, al titolare della linea gia' in concessione. Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentino sostanziale analogia di finalita' di trasporto ed abbiano le medesime fonti di traffico. Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee gia' concesse, sono assentite, a parita' di soluzioni proposte e di tempo di realizzazione, da valutarsi secondo i criteri di cui al successivo comma 8, al titolare o a piu' titolari di linee gia' in concessione. Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee gia' concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate dall'ente comparativamente e contemporaneamente. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, nei successivi trenta giorni, l'ente, valutate le memorie ed i documenti pervenuti, procede all'esame congiunto delle domande pervenute, avendo considerazione dei seguenti parametri: a) idoneita' finanziaria; b) tipologia della linea e dell'impianto proposto; c) tempi di realizzazione. L'idoneita' finanziaria consiste nella disponibilita' di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. Ai fini dell'accertamento della idoneita' finanziaria l'ente concedente considera: 1. I conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le disponibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa, i costi, compreso il prezzo d'acquisto od i pagamenti iniziali per impianti, edifici, installazioni nonche' il capitale d'esercizio. 2. In alternativa agli accertamenti di cui al punto precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, per un importo almeno pari al 30% del costo preventivato per l'intervento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da societa' finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi. I criteri di valutazione degli interventi proposti in relazione alla tipologia delle linee e degli impianti saranno i seguenti: 1. priorita' per tipologia: a) funivie; b) cabonivie; c) seggiovie ad ammorsamento automatico; d) seggiovie ad attacchi fissi; e) sciovie; per ciascuna tipologia sara' preferita, nell'ordine: quella con maggiore potenzialita' di trasporto; quella con maggiore sviluppo di linea. All'atto della presentazione della domanda di concessione il richiedente dovra' costituire un deposito cauzionale da versarsi in contanti o titoli di rendita pubblica o mediante fidejussione bancaria di importo pari al 5% del costo documentato dell'iniziativa. La garanzia copre la mancata sottoscrizione della concessione e gli oneri per il suo inesatto adempimento, ivi compresi quelli concernenti la non avvenuta realizzazione della linea nel termine previsto ed e' svincolata alla esibizione del certificato di ultimazione dei lavori".