(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                         del 13 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.   3 della  legge  regionale  9  settembre  1983,  n.  61  e'
sostituito dal seguente:
  Il  decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione
di pubblica utilita' degli impianti e delle infrastrutture accessorie
di cui al successivo art.  30, nonche' l'urgenza e l'indifferibilita'
dei lavori anche in deroga alla legge regionale 11 settembre 1979  n.
45 e successive modificazioni.
  L'ente competente, ricevuta la domanda di concessione ne da notizia
al  pubblico  ed a quanti ne abbiano interesse pubblicandola all'Albo
pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  e,   mediante   lettera
raccomandata  a.r., ai concessionari titolari di linee interferenti o
concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta.
  I portatori di interessi, pubblici o privati, nei centoventi giorni
successivi alla fase di pubblicazione, ed i concessionari dalla  data
di  ricevimento  della  comunicazione,  a  pena  di  decadenza, hanno
diritto  di  presentare  memorie  scritte  e   documenti   pertinenti
l'oggetto del
 procedimento  e  domande  concorrenti corredate della documentazione
prescritta  dall'art.  4  della  legge  regionale  n.  61/1983   come
modificata dalla presente legge.
  Le concessioni di linea che si dipartono in vicinanza dei terminali
di   altre   linee   gia'  concesse,  sempre  che  costituiscano  una
continuita' ed integrazione del servizio di quelle concesse,  vengono
assentite,   a   parita'   di   soluzioni  proposte  e  di  tempo  di
realizzazione, al titolare della linea gia' in concessione.
  Sono  interferenti  le  linee che realizzano una qualsiasi forma di
importante e diretta  integrazione  di  esercizio  o  che  presentino
sostanziale analogia di finalita' di trasporto ed abbiano le medesime
fonti di traffico.
  Le  concessioni  di  linee che risultino parallele o intersecanti o
comunque interferenti con altre linee gia' concesse, sono  assentite,
a  parita'  di  soluzioni  proposte  e  di tempo di realizzazione, da
valutarsi secondo i criteri di cui al successivo comma 8, al titolare
o a piu'
 titolari di linee gia' in concessione.
  Le domande di concessione che si riferiscono  a  linee  finitime  o
interferenti  fra  di  loro  o con altre linee gia' concesse, sia che
riguardino  linee  singole  o  sistemi  di  linee,  sono  considerate
potenzialmente   concorrenti  e  devono  essere  esaminate  dall'ente
comparativamente e contemporaneamente.
  Alla scadenza del termine di cui al comma 3, nei successivi  trenta
giorni, l'ente, valutate le memorie ed i documenti pervenuti, procede
all'esame  congiunto  delle  domande pervenute, avendo considerazione
dei seguenti parametri:
   a) idoneita' finanziaria;
   b) tipologia della linea e dell'impianto proposto;
   c) tempi di realizzazione.
  L'idoneita' finanziaria consiste nella  disponibilita'  di  risorse
finanziarie  necessarie  ad  assicurare  il  corretto avviamento e la
buona gestione dell'impresa.
  Ai  fini  dell'accertamento  della  idoneita'  finanziaria   l'ente
concedente considera:
  1. I conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili,
comprese  le  liquidita'  bancarie  e le disponibilita' di scoperti e
prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta'  disponibili  come
garanzia  per  l'impresa, i costi, compreso il prezzo d'acquisto od i
pagamenti iniziali per impianti, edifici,  installazioni  nonche'  il
capitale d'esercizio.
  2.  In alternativa agli accertamenti di cui al punto precedente, si
considera  prova  sufficiente  del  requisito  la  presentazione   di
un'attestazione di affidamento, per un importo almeno pari al 30% del
costo   preventivato  per  l'intervento,  rilasciata  da  aziende  od
istituti di credito  ovvero  da  societa'  finanziaria  con  capitale
sociale non inferiore a cinque miliardi.
  I  criteri  di  valutazione  degli interventi proposti in relazione
alla tipologia delle linee e degli impianti saranno i seguenti:
  1. priorita' per tipologia:
   a) funivie;
   b) cabonivie;
   c) seggiovie ad ammorsamento automatico;
   d) seggiovie ad attacchi fissi;
   e) sciovie;
per ciascuna tipologia sara' preferita, nell'ordine:
  quella con maggiore potenzialita' di trasporto;
  quella con maggiore sviluppo di linea.
  All'atto  della  presentazione  della  domanda  di  concessione  il
richiedente  dovra'  costituire un deposito cauzionale da versarsi in
contanti  o  titoli  di  rendita  pubblica  o  mediante  fidejussione
bancaria di importo pari al 5% del costo documentato dell'iniziativa.
La  garanzia  copre la mancata sottoscrizione della concessione e gli
oneri   per   il   suo  inesatto  adempimento,  ivi  compresi  quelli
concernenti la non avvenuta realizzazione  della  linea  nel  termine
previsto   ed  e'  svincolata  alla  esibizione  del  certificato  di
ultimazione dei lavori".