(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 13 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e competenze 1. La Regione Abruzzo, ferme restando le competenze dello Stato in materia di rapporti con gli stati esteri e con la Comunita' europea, organizza e coordina con la presente legge le proprie politiche internazionali e comunitarie al fine di perseguire obiettivi di promozione e sviluppo sia nel settore della cooperazione che nel quadro degli interventi comunitari. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma, presso il settore affari della presidenza della giunta regionale, e' istituito il "servizio per le politiche internazionali" di seguito definito "Servizio". 3. Sono soppressi l'ufficio politiche comunitarie del servizio di gabinetto, di cui alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, e l'ufficio per la cooperazione internazionale istituito con legge regionale 14 dicembre 1989, n. 105, art. 6; sono altresi' soppresse le tre unita' operative attualmente ricomprese nei predetti uffici. 4. L'ufficio "rapporti Governo, Parlamento e politiche comunitarie", del servizio di gabinetto, a modifica di quanto stabilito con la legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, assume la denominazione di "ufficio per il volontariato, le commissioni e le consulte costituite presso la presidenza della giunta regionale". 5. Al servizio sono attribuite tutte le competenze spettanti attualmente all'ufficio "Politiche comunitarie e ufficio per la cooperazione internazionale" anche quelle di cui alle leggi della Regione numeri 105/1989 e 63/1993. 6. Il servizio, affidato ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1996, n. 139 ad un dirigente, e' cosi' articolato: 1) Ufficio per la cooperazione e i rapporti internazionali; 1a Unita' operativa per la cooperazione (FI); 1b Unita' operativa per le relazioni internazionali (FA); 2) Ufficio per i programmi comunitari (Promozione-progettazione e coordinamento); 2a unita' operativa per i programmi comunitari (FA); 2b unita' operativa per il monitoraggio e i rapporti interni (FE); 2c unita' operativa per l'eurosportello (FA); 3) Ufficio per i rapporti con l'U.E. Bruxelles; 3a Unita' operativa per i rapporti con l'Unione europea (FA). 7. L'ufficio per i rapporti con la Unione europea ha sede a Bruxelles, in attuazione di quanto previsto dall'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 8. L'unita' operativa per l'eurosportello e' articolata in quattro unita' per l'informazione, una per ciascuna provincia, ubicate presso i servizi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura per Chieti e per Teramo, presso la presidenza della giunta regionale per Pescara e nella sede del servizio per L'Aquila. 9. Nei Settori operativi che gestiscono o attuano programmi comunitari sono istituite apposite U.O. "Attuazione fondi comunitari". Tali U.O. rispondono sia al dirigente della struttura di appartenenza sia direttamente al dirigente del servizio politiche internazionali. Alle stesse viene assegnato un funzionario di 8 qualifica funzionale in possesso del profilo necessario.