(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                         del 13 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e competenze
 
  1.  La Regione Abruzzo, ferme restando le competenze dello Stato in
materia di rapporti con gli stati esteri e con la Comunita'  europea,
organizza  e  coordina  con  la  presente  legge le proprie politiche
internazionali e comunitarie  al  fine  di  perseguire  obiettivi  di
promozione  e  sviluppo  sia  nel  settore della cooperazione che nel
quadro degli interventi comunitari.
  2. Per le finalita' di cui al precedente comma, presso  il  settore
affari  della  presidenza  della  giunta  regionale,  e' istituito il
"servizio  per  le  politiche  internazionali"  di  seguito  definito
"Servizio".
  3.  Sono  soppressi l'ufficio politiche comunitarie del servizio di
gabinetto, di cui alla legge regionale  21  maggio  1985,  n.  58,  e
l'ufficio  per  la  cooperazione  internazionale  istituito con legge
regionale 14 dicembre 1989, n. 105, art. 6; sono  altresi'  soppresse
le tre unita' operative attualmente ricomprese nei predetti uffici.
  4.    L'ufficio   "rapporti   Governo,   Parlamento   e   politiche
comunitarie",  del  servizio  di  gabinetto,  a  modifica  di  quanto
stabilito  con  la  legge  regionale 21 maggio 1985, n. 58, assume la
denominazione di "ufficio per il volontariato, le  commissioni  e  le
consulte costituite presso la presidenza della giunta regionale".
  5.  Al  servizio  sono  attribuite  tutte  le  competenze spettanti
attualmente all'ufficio  "Politiche  comunitarie  e  ufficio  per  la
cooperazione  internazionale"  anche  quelle  di cui alle leggi della
Regione numeri 105/1989 e 63/1993.
  6. Il servizio, affidato ai sensi della legge regionale 7  dicembre
1996, n. 139 ad un dirigente, e' cosi' articolato:
   1) Ufficio per la cooperazione e i rapporti internazionali;
    1a Unita' operativa per la cooperazione (FI);
    1b Unita' operativa per le relazioni internazionali (FA);
   2)  Ufficio per i programmi comunitari (Promozione-progettazione e
coordinamento);
    2a unita' operativa per i programmi comunitari (FA);
    2b unita' operativa per il  monitoraggio  e  i  rapporti  interni
(FE);
    2c unita' operativa per l'eurosportello (FA);
   3) Ufficio per i rapporti con l'U.E. Bruxelles;
    3a Unita' operativa per i rapporti con l'Unione europea (FA).
  7.  L'ufficio  per  i  rapporti  con  la  Unione  europea ha sede a
Bruxelles, in attuazione di quanto previsto dall'art.  58 della legge
6 febbraio 1996, n. 52.
  8. L'unita' operativa per l'eurosportello e' articolata in  quattro
unita' per l'informazione, una per ciascuna provincia, ubicate presso
i servizi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura per Chieti e
per Teramo, presso la presidenza della giunta regionale per Pescara e
nella sede del servizio per L'Aquila.
  9.  Nei  Settori  operativi  che  gestiscono  o  attuano  programmi
comunitari   sono   istituite   apposite   U.O.   "Attuazione   fondi
comunitari".
  Tali   U.O.   rispondono   sia  al  dirigente  della  struttura  di
appartenenza sia direttamente al  dirigente  del  servizio  politiche
internazionali.    Alle  stesse  viene  assegnato un funzionario di 8
qualifica funzionale in possesso del profilo necessario.