(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 24 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina il contribnto di concessione edilizia costituito da: a) una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, cosi' come definito dai successivi articoli; b) una quota relativa al costo di costruzione di cui ai successivi articoli.