(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4
                         del 24 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dall'art.
 3  della  legge  28  gennaio 1977, n. 10 e dell'art 7 della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  determina  il  contribnto  di  concessione
edilizia costituito da:
   a)  una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale, cosi' come definito  dai  successivi
articoli;
   b) una quota relativa al costo di costruzione di cui ai successivi
articoli.