(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 27 maggio 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto  il  2  comma  dell'art. 90-bis della legge regionale 1 marzo
1988, n. 7, come inserito dall'art. 2 della legge regionale 19 giugno
1995,  n.  24,  il  quale  demanda  ad  un  apposito  Regolamento  la
disciplina    per    l'espressione    dei    pareri   di   congruita'
sull'acquisizione di beni e servizi che non comportino la  necessita'
di  un  esame  tecnico  rientrante  nella  sfera  professionale degli
ingegneri e dei geometri, la cui competenza e' riservata al  Servizio
della consulenza tecnica;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  a dare attuazione al surrichiamato
disposto della legge regionale n. 7/1988, regolamentando le modalita'
e  le  competenze  per  l'espressione  sia  dei  pareri  tecnici   di
congruita'  che  di  quelli di conformita' per i contratti che devono
essere stipulati da parte della "Azienda dei parchi e  delle  foreste
regionali";
  Visto  lo  schema  del  "Regolamento  concernente le modalita' e le
competenze  per  l'espressione  dei  pareri  di   congruita'   e   di
conformita'  per  i  contratti da stipularsi da parte della ''Azienda
dei parchi e delle foreste  regionali''"  elaborato  dalla  direzione
medesima;
  Visto   il   parere   favorevole   espresso   sul   suddetto  testo
regolamentare  dal  Comitato  dipartimentale  per  il  territorio   e
l'ambiente nella seduta del 13 febbralo 1998;
  Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 499 del 27
febbralo 1998;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  "Regolamento  concernente  le  modalita'  e   le
competenze   per   l'espressione   dei  pareri  di  congruita'  e  di
conformita' per i contratti da stipularsi da  parte  della  ''Azienda
dei  parchi  e  delle  foreste  regionali'',  previsto  dal  2  comma
dell'art. 90-bis della legge regionale  1  marzo  1988,  n.  7,  come
inserito dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, nel
testo   allegato   al  presente  decreto  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e verra' quindi  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, 20 marzo 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 8 maggio 1998
   Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio
                               n. 171
REGOLAMENTO   CONCERNENTE   LE   MODALITA'   E   LE   COMPETENZE  PER
L'ESPRESSIONE DEI  PARERI  DI  CONGRUITA'  E  DI  CONFORMITA'  PER  I
CONTRATTI  DA  STIPULARSI  DA  PARTE  DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE
FORESTE REGIONALI.
(art. 90-bis, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come
introdotto dall'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24).
 
                               Art. 1.
 
  1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' e le  competenze
per  l'espressione  dei pareri tecnici di congruita' e di conformita'
sulle prestazioni, come individuate al successivo art. 2, oggetto  di
contratti  di  coinpetenza  dell'Azienda  dei  parchi e delle foreste
regionali.
  2. E' fatta salva  la  competenza  del  Servizio  della  consulenza
tecnica  ad  emettere  i  pareri  tecnici  di  congruita'  sugli atti
dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, che richiedono uno
specifico esame tecnico  rientrante  nella  competenza  professionale
degli  ingegneri  o  dei  geometri,  cosi'  come previsto dal 1 comma
dell'art. 90-bis della legge regionale  1  marzo  1988,  n.  7,  come
introdotto dall'art.  3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24.