(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 20 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del Trattato CEE 1. In ottemperanza all'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, il Presidente della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni, ai sensi dell'art. 68-bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 29 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea dei progetti di legge diretti a istituire o modificare aiuti alle imprese immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale. 2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea. 3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggette all'obbligo di notificazione, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi e' inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso e' pubblicato tempestivamente. 4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge gia' approvati dalle competenti commissioni consiliari, qualora concernenti regimi di aiuti, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati al Presidente della Giunta regionale dal Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica. Conseguentemente, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge e' temporaneamente sospeso sino alla conclusione dell'esame comunitario. 5. I disegni di legge e le proposte di legge concernenti l'istituzione o la modifica di regimi di aiuto sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede illustrative necessarie all'esame comunitario dei progetti di aiuto. 6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale gia' corredati delle schede illustrative. 7. Le schede illustrative di cui al commi 5 e 6 sono compilate a cura della Direzione regionale competente in materia. 8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 19 maggio 1998 CRUDER