(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 30-bis della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Art. 30-bis. (Cetri di formazioue professionale). - 1. Sino alla costituzione delle societa' consortili di cui all'art. 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1999, la Regione Piemonte continua ad avere titolarita' nella gestione delle attivita' di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali. E' in ogni caso garantito il completamento delle attivita' formative di durata biennale iniziate nell'anno formativo 1998/1999". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 21 maggio 1998 GHIGO