(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21
                         del 27 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  30-bis  della  legge  regionale  13  aprile 1995, n. 63
(Disciplina   delle   attivita'   di   formazione   e    orientamento
professionale),  come  da  ultimo  modificata dalla legge regionale 4
agosto 1997, n. 44, introdotto dall'art. 1 della  legge  regionale  3
luglio 1996, n. 36, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  30-bis. (Cetri di formazioue professionale). - 1. Sino alla
costituzione delle societa' consortili di cui all'art. 15 e  comunque
non  oltre  il  31 agosto 1999, la Regione Piemonte continua ad avere
titolarita'   nella   gestione   delle   attivita'   di    formazione
professionale  svolte  nelle proprie sedi decentrate territoriali. E'
in ogni caso garantito il completamento delle attivita' formative  di
durata biennale iniziate nell'anno formativo 1998/1999".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 21 maggio 1998
 
                                GHIGO