(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 10 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La scadenza del 31 marzo di ogni anno, fissata all'art. 4, comma 5, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di indennita' compensativa, e' spostata al 31 maggio di ogni anno. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 8 aprile 1998 DISTASO