(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15
                         del 18 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Proroga di termini ed emanazione direttive
 
  1. L'amministrazione regionale, entro sessanta giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge, provvede a deliberare la normativa di
cui  alle  direttive  previste  dall'art.  5 della legge regionale 22
dicembre 1989, n. 45,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  da
approvarsi   in   Consiglio   regionale,   nonche'   la  revisione  e
l'adeguamento  delle  norme  di  attuazione  dei  Piani  territoriali
paesistici.
  2.  Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15
febbraio 1996, n. 13,  viene  rideterminato  in  centottanta  giorni,
decorrenti dalla data di emanazione delle direttive.