(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15 del 18 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga di termini ed emanazione direttive 1. L'amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a deliberare la normativa di cui alle direttive previste dall'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da approvarsi in Consiglio regionale, nonche' la revisione e l'adeguamento delle norme di attuazione dei Piani territoriali paesistici. 2. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 13, viene rideterminato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di emanazione delle direttive.