(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 29 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Consiglio delle autonomie locali 1. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza delle amministrazioni locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione. 2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte i presidenti dell'A.N.C.I. regionale, dell'U.R.P.T., e dell'U.N.C.E.M. regionale, nonche': a) i presidenti di Provincia; b) i sindaci dei comuni capoluogo di Provincia; c) 13 componenti i consigli comunali dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; d) 12 componenti i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; e) 2 presidenti di Comunita' montane. 3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per la popolazione si considera quella risultante dall'ultimo censimento. 4. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.