(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15
                         del 29 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Consiglio delle autonomie locali
 
  1.  In attesa dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e'
istituito il Consiglio delle autonomie locali,  con  sede  presso  il
Consiglio   regionale,   quale   organo   di   rappresentanza   delle
amministrazioni  locali  della  Toscana,   al   fine   di   favorirne
l'intervento nei processi decisionali della Regione.
  2.  Del  Consiglio  delle  autonomie  locali, composto da cinquanta
membri,   fanno   parte   i   presidenti   dell'A.N.C.I.   regionale,
dell'U.R.P.T., e dell'U.N.C.E.M. regionale, nonche':
   a) i presidenti di Provincia;
   b) i sindaci dei comuni capoluogo di Provincia;
   c)  13  componenti  i consigli comunali dei comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti;
   d) 12 componenti i consigli comunali dei  comuni  con  popolazione
superiore a 15.000 abitanti;
   e) 2 presidenti di Comunita' montane.
  3.   Ai   fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  per  la
popolazione si considera quella risultante dall'ultimo censimento.
  4. Le funzioni di componente del Consiglio delle  autonomie  locali
non sono delegabili.