(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15
                         del 29 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
 
  1. La legge detta norme alfine di:
   a)  favorire  l'accesso  dei  giovani  alle attivita' agricole e a
quelle di servizio per l'agricoltura  e  di  supporto  al  territorio
rurale;
   b)  favorire l'uso sostenibile del territorio tramite uno sviluppo
agricolo,  integrato   con   le   risorse   ambientali,   sociali   e
storico-culturali.
  2.  In  particolare,  la  legge  disciplina un regime di aiuti, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, concessi per la:
   a)  costituzione  e  avviamento  di  nuove  imprese   agricole   e
potenziamento di quelle esistenti economicamente valide;
   b)  costituzione e avviamento di nuove imprese ed associazioni per
attivita' di servizio per l'agricoltura e di supporto  al  territorio
rurale  e per la realizzazione di progetti di valorizzazione ai sensi
della legge regionale n. 9/1997;
   c) riconversione delle produzioni agricole al "biologico".