(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 29 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. La legge detta norme alfine di: a) favorire l'accesso dei giovani alle attivita' agricole e a quelle di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale; b) favorire l'uso sostenibile del territorio tramite uno sviluppo agricolo, integrato con le risorse ambientali, sociali e storico-culturali. 2. In particolare, la legge disciplina un regime di aiuti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, concessi per la: a) costituzione e avviamento di nuove imprese agricole e potenziamento di quelle esistenti economicamente valide; b) costituzione e avviamento di nuove imprese ed associazioni per attivita' di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale e per la realizzazione di progetti di valorizzazione ai sensi della legge regionale n. 9/1997; c) riconversione delle produzioni agricole al "biologico".