(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 dell'8 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles 1. La Regione Toscana, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, istituisce a Bruxelles un Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni comunitarie. 2. L'Ufficio svolge, tra l'altro, compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attivita' di rilievo comunitario; puo' altresi' svolgere attivita' di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonche' delle imprese toscane, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente. 3. La Giunta regionale provvede, in conformita' alle disposizioni della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni, a costituire la struttura organizzativa dell'Ufficio e a definirne le attribuzioni. 4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'Ufficio di collegamento e in particolare al fine di garantire il supporto operativo allo svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attivita' di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione puo' convenzionarsi con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza operativa nel settore. 5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con le altre Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.