(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 19 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Assenza o impedimento e vacanza del posto di Capo dei servizi di segreteria 1. Nei casi di assenza o di impedimento e di vacanza del posto, di durata inferiore o uguale a due mesi, il capo dei servizi di segreteria e' sostituito sino al termine dell'assenza o sino alla nomina del titolare, dal segretario in servizio nella medesima istituzione scolastica, che non puo' essere a sua volta sostituito. 2. Nei casi di assenza o di impedimento e di vacanza del posto, di durata superiore a due mesi, il capo dei servizi di segreteria e' sostituito sino al termine dell'assenza o sino alla nomina del titolare, dal segretario in servizio nella medesima istituzione scolastica; al sostituto compete per l'intero periodo il trattamento economico di base e accessorio previsti dalle norme vigenti per il capo dei servizi di segreteria. 3. Nel caso di cui al comma 2, il segretario incaricato delle funzioni di capo dei servizi di segreteria e' sostituito. La sostituzione avviene su proposta del capo dell'istituzione scolastica ed educativa come segue: a) attraverso l'utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione; b) mediante il conferimento di incarico ad un coadiutore della medesima istituzione scolastica, che e' a sua volta sostituito.