(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 21 del 19 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Assenza o impedimento e vacanza del posto
                  di Capo dei servizi di segreteria
 
  1.  Nei casi di assenza o di impedimento e di vacanza del posto, di
durata inferiore o  uguale  a  due  mesi,  il  capo  dei  servizi  di
segreteria  e'  sostituito  sino  al termine dell'assenza o sino alla
nomina del  titolare,  dal  segretario  in  servizio  nella  medesima
istituzione scolastica, che non puo' essere a sua volta sostituito.
  2.  Nei casi di assenza o di impedimento e di vacanza del posto, di
durata superiore a due mesi, il capo dei  servizi  di  segreteria  e'
sostituito  sino  al  termine  dell'assenza  o  sino  alla nomina del
titolare, dal  segretario  in  servizio  nella  medesima  istituzione
scolastica;  al sostituto compete per l'intero periodo il trattamento
economico di base e accessorio previsti dalle norme  vigenti  per  il
capo dei servizi di segreteria.
  3.  Nel  caso  di  cui  al  comma 2, il segretario incaricato delle
funzioni  di  capo  dei  servizi  di  segreteria  e'  sostituito.  La
sostituzione avviene su proposta del capo dell'istituzione scolastica
ed educativa come segue:
   a)  attraverso  l'utilizzazione  di  graduatorie  di concorso o di
selezione;
   b) mediante il conferimento di incarico  ad  un  coadiutore  della
medesima istituzione scolastica, che e' a sua volta sostituito.