(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 19 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Agevolazioni per l'accesso al credito 1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sugli interventi finanziari attivati dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.a., di seguito denominata Artigiancassa S.p.a., sotto forma di prestiti agli istituti di credito destinati al finanziamento di investimenti, alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, al finanziamento di contratti di subfornitura e all'acquisizione di scorte. 2. Il concorso nel pagamento degli interessi si attua mediante l'abbattimento del tasso a carico dell'impresa artigiana nella misura massima di tre punti percentuali. 3. Gli interventi di cui al comma 2 rientrano nei limiti stabiliti per l'applicazione della regola comunitaria de minimis. Qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, sommato ai benefici ottenuti ai sensi della presente legge, non deve superare, in un triennio, il limite indicato dalla suddetta regola.