(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 21 del 19 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Agevolazioni per l'accesso al credito
 
  1.  La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane
attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sugli interventi
finanziari attivati dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane
S.p.a., di seguito denominata Artigiancassa S.p.a.,  sotto  forma  di
prestiti  agli  istituti  di  credito  destinati  al finanziamento di
investimenti, alla trasformazione  dei  debiti  a  breve  termine  in
debiti a medio termine, al finanziamento di contratti di subfornitura
e all'acquisizione di scorte.
  2.  Il  concorso  nel  pagamento  degli interessi si attua mediante
l'abbattimento del tasso a carico dell'impresa artigiana nella misura
massima di tre punti percentuali.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 rientrano nei limiti  stabiliti
per  l'applicazione  della  regola  comunitaria de minimis. Qualsiasi
altro aiuto supplementare concesso alla  medesima  impresa  a  titolo
della  regola de minimis, sommato ai benefici ottenuti ai sensi della
presente legge, non deve superare, in un triennio, il limite indicato
dalla suddetta regola.