(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 40
                         dell'8 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
     Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44
            della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
 
  1.  Limitatamente  all'acquisizione  dei  servizi  nelle  acque  di
navigazione interna del comune di Venezia e limitatamente ai soggetti
iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di conducenti di  natanti
di  cui all'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che
abbiano conseguito alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  un  periodo  di  lavoro  di  almeno  due  anni  al  comando di
imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con  portata  fino  a
venti  persone  con l'osservanza delle norme esigibili dall'Autorita'
marittima,   nonche'   limitatamente   alle   imprese    individuali,
cooperative e societarie che, avendo iniziato l'attivita' entro e non
oltre  il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata
inferiore o superiore alle venti persone (Gran  Turismo)  servizi  di
noleggio  ove consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari
di navigazione interna:
   a) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 43, comma
1, lettera a) della legge regionale  30  dicembre  1993,  n.  63,  e'
ridotta  della  meta',  nel limite minimo massimo, sino al 31 gennaio
1999;
   b) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 44, comma
1 della legge regionale  30  dicembre  1993,  n.  63,  si  applica  a
decorrere dal 1 febbralo 1999.