(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 40 dell'8 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 1. Limitatamente all'acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione interna del comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di conducenti di natanti di cui all'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle norme esigibili dall'Autorita' marittima, nonche' limitatamente alle imprese individuali, cooperative e societarie che, avendo iniziato l'attivita' entro e non oltre il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione interna: a) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e' ridotta della meta', nel limite minimo massimo, sino al 31 gennaio 1999; b) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1 febbralo 1999.