(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 28 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge detta disposizioni al fine di contribuire alla efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed alla semplificazione delle procedure in materia di opere pubbliche, e' altresi' volta a favorire sia la possibilita' di partecipazione delle imprese alle procedure di selezione negli appalti di lavori pubblici che la trasparenza amministrativa. 2. Le disposizioni della presente legge si riferiscono ai lavori di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano all'amministrazione regionale, agli enti dipendenti dalla Regione, ai soggetti istituiti con legge regionale o la cui attivita' e' sottoposta al controllo della Regione, nonche', per le opere realizzate con il contributo finanziario della Regione, agli enti locali territoriali della Regione ed ad ogni altro ente o organismo, dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare bisogni di interesse generale. 3. Le disposizioni costituiscono inoltre normativa di riferimento per gli enti locali, che adeguano i propri ordinamenti ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di procedure. 4. L'adeguamento alle norme della presente legge per i soggetti tenuti e' obbligatorio dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore e costituisce condizione per la concessione da parte della Regione di contributi finanziari a qualsiasi fine destinati.