(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7
                         del 28 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge detta disposizioni al fine di contribuire alla
efficacia  ed   efficienza   dell'azione   amministrativa   ed   alla
semplificazione  delle  procedure  in  materia di opere pubbliche, e'
altresi' volta a favorire sia la possibilita' di partecipazione delle
imprese  alle procedure di selezione negli appalti di lavori pubblici
che la trasparenza amministrativa.
  2. Le disposizioni della presente legge si riferiscono ai lavori di
cui all'art. 2 della legge 11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive
modifiche   ed   integrazioni   e  si  applicano  all'amministrazione
regionale, agli enti dipendenti dalla Regione, ai soggetti  istituiti
con  legge  regionale  o  la cui attivita' e' sottoposta al controllo
della Regione, nonche', per le opere  realizzate  con  il  contributo
finanziario  della  Regione,  agli  enti  locali  territoriali  della
Regione ed ad ogni altro ente o  organismo,  dotato  di  personalita'
giuridica, istituito per soddisfare bisogni di interesse generale.
  3.  Le  disposizioni costituiscono inoltre normativa di riferimento
per gli enti locali, che adeguano i propri ordinamenti ai fini  della
costituzione di un sistema omogeneo di procedure.
  4.  L'adeguamento  alle  norme  della presente legge per i soggetti
tenuti e' obbligatorio dopo sei mesi dalla sua entrata  in  vigore  e
costituisce  condizione  per la concessione da parte della Regione di
contributi finanziari a qualsiasi fine destinati.