(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis
                         del 22 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La Regione assicura agli invalidi di guerra, civili di guerra  e
invalidi  per  servizio  residenti nella Regione Abruzzo l'erogazione
delle prestazioni integrate a quelle  sanitarie  gia'  previste  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833
limitatamente alle provvidenze economiche connesse con  la  fruizione
di cure termali.