(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione assicura agli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio residenti nella Regione Abruzzo l'erogazione delle prestazioni integrate a quelle sanitarie gia' previste alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 limitatamente alle provvidenze economiche connesse con la fruizione di cure termali.