(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis
                         del 22 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
 
  1. La disposizione del comma 1 dell'art. 22 della  legge  regionale
31  luglio  1996,  n. 60, e' interpretata nel senso che sono devoluti
alla Regione i diritti riscossi  su  atti  e  certificati  rilasciati
dalle  segreterie  delle  commissioni  provinciali  per l'artigianato
nella stessa misura stabilita dalla legge  statale  in  favore  delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.