(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8-bis del 22 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica 1. La disposizione del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, e' interpretata nel senso che sono devoluti alla Regione i diritti riscossi su atti e certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato nella stessa misura stabilita dalla legge statale in favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.