(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venzia Giulia n. 23 del 10 giugno 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Premesso  che  con  la  legge  regionale  8  aprile  1997, n. 10 e'
costituito il Fondo regionale per  lo  sviluppo  della  montagna  con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
  Premesso  che  ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n.
10/1997 il fondo finanzia:
   "a)  progetti  a  carattere  sia  settoriale  sia  intersettoriale
integrati  ai  fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di
uno  sviluppo  tematico,  ivi  compresi  gli  aiuti  finanziari  alle
imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;
   b)  programmi  e  progetti  finanziati dall'Unione europea o dallo
Stato, aventi le finalita' dei progetti di cui alla lettera a),  alla
cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o
come  soggetto  incaricato  della  gestione delle risorse finanziarie
comunitarie e statali";
  Atteso che la Giunta regionale provvede a definire  gli  obiettivi,
le   priorita'   le   direttive   generali  e  le  modalita'  per  la
predisposizione  e  la  selezione  dei  progetti  suddetti  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 10/1997;
  Considerato che l'art. 4, comma 7, della medesima legge dispone che
le  modalita'  di  gestione del Fondo siano disciplinate con apposito
Regolamento di esecuzione;
  Atteso che con il predetto Regolamento di esecuzione si provvede  a
disciplinare  la  gestione  dei  fondi  nonche'  le  modalita'  e  le
procedure per  l'attribuzione  dei  finanziamenti  sulla  base  delle
determinazioni assunte dalla Giunta regionale;
  Ritenuto,  altresi',  di dover specificare che al finanziamento dei
programmi o dei progetti approvati cofinanziati  dall'Unione  europea
si  provvede  nel rispetto delle modalita' e procedure definite negli
stessi;
  Considerato che con l'art. 13 della  legge  regionale  12  febbraio
1998,  n.  3,  si e' disposto che parte delle risorse finanziarie del
fondo possono essere destinate ad interventi  per  la  riduzione  dei
costi  dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei
territori montani;
  Atteso che le modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al
citato art. 13 della legge regionale n. 3/1998 saranno  definite  con
apposito Regolamento sulla base del medesimo disposto normativo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n.
689   con   il  quale  e'  stato  approvato  il  Regolamento  per  la
rendicontazione  ed  il  controllo  delle  gestioni  fuori   bilancio
autorizzate  da  leggi  speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge n.
1041/1971 sopraindicata;
  Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che
nella  seduta  del  13  marzo  1998  ha  espresso  parere  favorevole
subordinatamente all'accoglimento delle modifiche proposte;
  Visto  il  testo rielaborato sulla base delle indicazioni formulate
dal suddetto Comitato;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del  20  marzo
1998;
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
  E' approvato il Regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo
regionale  per  lo  sviluppo  della  montagna di cui all'art. 4 della
legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 nel testo allegato  al  presente
atto quale parte integrante e sostanziale.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
quale Regolamento della Regione.
  Il presente decreto  sara'  trasmesso  alla  delegazione  regionale
della  Corte  dei  conti  per la registrazione e sara' pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, 9 aprile 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 21 maggio 1998.
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n.  1,  foglio  n.
201.
 
REGOLAMENTO  DI ESECUZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER LO
   SVILUPPO DELLA MONTAGNA DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE  8
   APRILE 1997, N. 10.
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il presente Regolamento disciplina le modalita' di gestione del
Fondo regionale per lo sviluppo della  montagna  istituito  ai  sensi
dell'art.  4  della  legge  regionale  8  aprile  1977,  n. 10 avente
amministrazione  autonoma  e  gestione  fuori  bilancio  secondo   il
disposto dell'art.  9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.