(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venzia Giulia n. 23 del 10 giugno 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che con la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e' costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; Premesso che ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 10/1997 il fondo finanzia: "a) progetti a carattere sia settoriale sia intersettoriale integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie; b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalita' dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali"; Atteso che la Giunta regionale provvede a definire gli obiettivi, le priorita' le direttive generali e le modalita' per la predisposizione e la selezione dei progetti suddetti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 10/1997; Considerato che l'art. 4, comma 7, della medesima legge dispone che le modalita' di gestione del Fondo siano disciplinate con apposito Regolamento di esecuzione; Atteso che con il predetto Regolamento di esecuzione si provvede a disciplinare la gestione dei fondi nonche' le modalita' e le procedure per l'attribuzione dei finanziamenti sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale; Ritenuto, altresi', di dover specificare che al finanziamento dei programmi o dei progetti approvati cofinanziati dall'Unione europea si provvede nel rispetto delle modalita' e procedure definite negli stessi; Considerato che con l'art. 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, si e' disposto che parte delle risorse finanziarie del fondo possono essere destinate ad interventi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani; Atteso che le modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al citato art. 13 della legge regionale n. 3/1998 saranno definite con apposito Regolamento sulla base del medesimo disposto normativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 con il quale e' stato approvato il Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 sopraindicata; Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 13 marzo 1998 ha espresso parere favorevole subordinatamente all'accoglimento delle modifiche proposte; Visto il testo rielaborato sulla base delle indicazioni formulate dal suddetto Comitato; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 20 marzo 1998; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il Regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 aprile 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 21 maggio 1998. Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 201. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1997, N. 10. Art. 1. 1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' di gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 10 avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio secondo il disposto dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.