(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  ed in
particolare l'art. 4, n. 5, che  attribuisce  alla  competenza  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  l'impianto e la tenuta dei
Libri fondiari disciplinati dai R.D. 28 marzo  1929,  n.  499  e  dal
nuovo  testo  della  legge  generale  sui  Libri fondiari allegato al
medesimo regio decreto, in seguito denominato "legge tavolare";
  Viste le relative norme  di  attuazione  emanate  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 febbraio 1971, n. 234 e con decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469;
  Rilevato che i Libri fondiari costituiscono  un  pubblico  registro
strutturato  in  un  sistema  complesso  di  scritture organizzato in
speciali registri e in raccolte di documenti, contenenti  anche  dati
personali;
  Visti  gli  articoli  7  della legge tavolare e 45 e 46 della legge
regionale n. 8/1990, che, sancita la pubblicita' de  libri  fondiari,
disciplinano   le  modalita'  di  una  loro  consultazione  da  parte
dell'utenza;
  Visto l'art. 21 della legge regionale n. 23/1997 che nell'estendere
la  pubblicita'  tavolare  prevede  la   consultabilita'   da   parte
dell'utenza   anche   del   giornale   per   atti  tavolari  e  della
documentazione  sulla  quale  deve  ancora  pronunciarsi  il  Giudice
tavolare;
  Visto  l'art.  2  del  Regolamento  per  l'applicazione della legge
generale sui libri fondiari  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale 10 aprile 1975, n. 0915/Pres., che riprende in
materia  di  consultazioni dei libri fondiari i contenuti dell'art. 7
della legge tavolare;
  Ritenuto opportuno dettare ulteriori norme, anche alla  luce  delle
nuove  disposizioni di legge regionali. al fine di meglio definire le
modalita' di consultazione dei libri fondiari da parte  del  pubblico
nonche'  le  modalita' di accesso agli uffici tavolari e alle sezioni
staccate, onde assicurare compiutezza nella disciplina di settore;
  Sentito il Comitato dipartimentale  per  gli  affari  istituzionali
nella seduta del 27 marzo 1998;
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1109 di data 17
aprile 1998;
 
                              Decreta:
  E'   approvato   il   Regolamento   relativo   alle   modalita'  di
consultazione dei  libri  fondiari  da  parte  del  pubblico  e  alle
modalita'  di  accesso  agli uffici tavolari e alle sezioni staccate,
nel  testo  allegato  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, 24 aprile 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 18 maggio 1998.  Atti
della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 195.
 
REGOLAMENTO  RELATIVO  ALLE  MODALITA'  DI  CONSULTAZIONE  DEI  LIBRI
   FONDIARI DA PARTE DEL PUBBLICO E ALLE MODALITA'  DI  ACCESSO  AGLI
   UFFICI TAVOLARI E ALLE SEDI STACCATE.
 
                               Art. 1.
 Modalita' di consultazione dei libri fondiari da parte del pubblico
 
  1.  Durante  l'orario  di  apertura  al pubblico il personale degli
uffici tavolari e delle sezioni staccate e'  tenuto  ad  un  generale
dovere  di  sorveglianza  ed  a  fornire  i  dati  ed  i  chiarimenti
richiesti.
  2.  La  consultazione da parte del pubblico di fascicoli contenenti
atti  non  rilegati  viene  effettuata  sotto  la  sorveglianza   del
personale di cui al comma 1.
  3. Qualora le circostanze lo richiedano, puo' essere altresi' fatto
ricorso  agli  addetti al servizio di vigilanza e ad idonei strumenti
di sorveglianza, ivi compreso l'uso di videocamere  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  4.  Il  pubblico non puo' accedere ai posti di lavoro del personale
se non accompagnato da un impiegato dell'ufficio o da un  addetto  al
servizio  di  vigilanza.  Alla  consultazione  di  atti  o  documenti
conservati in tali luoghi deve essere sempre  presente  un  impiegato
dell'ufficio.
  5.  Il  coordinatore  dell'ufficio  puo'  accordare  all'utenza  di
estrarre copia di ogni atto  e  documento  conservato,  ivi  compresa
copia  delle  pagine  dei  libri  maestri,  delle  mappe  tavolari  e
catastali e degli schizzi di  mappa  contenuti  nella  collezione  di
documenti di data anteriore al 1900, avvalendosi di strumenti tecnici
che garantiscano l'integrita' degli atti suddetti.