(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'art. 4, n. 5, che attribuisce alla competenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'impianto e la tenuta dei Libri fondiari disciplinati dai R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e dal nuovo testo della legge generale sui Libri fondiari allegato al medesimo regio decreto, in seguito denominato "legge tavolare"; Viste le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, n. 234 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469; Rilevato che i Libri fondiari costituiscono un pubblico registro strutturato in un sistema complesso di scritture organizzato in speciali registri e in raccolte di documenti, contenenti anche dati personali; Visti gli articoli 7 della legge tavolare e 45 e 46 della legge regionale n. 8/1990, che, sancita la pubblicita' de libri fondiari, disciplinano le modalita' di una loro consultazione da parte dell'utenza; Visto l'art. 21 della legge regionale n. 23/1997 che nell'estendere la pubblicita' tavolare prevede la consultabilita' da parte dell'utenza anche del giornale per atti tavolari e della documentazione sulla quale deve ancora pronunciarsi il Giudice tavolare; Visto l'art. 2 del Regolamento per l'applicazione della legge generale sui libri fondiari approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 aprile 1975, n. 0915/Pres., che riprende in materia di consultazioni dei libri fondiari i contenuti dell'art. 7 della legge tavolare; Ritenuto opportuno dettare ulteriori norme, anche alla luce delle nuove disposizioni di legge regionali. al fine di meglio definire le modalita' di consultazione dei libri fondiari da parte del pubblico nonche' le modalita' di accesso agli uffici tavolari e alle sezioni staccate, onde assicurare compiutezza nella disciplina di settore; Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 marzo 1998; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1109 di data 17 aprile 1998; Decreta: E' approvato il Regolamento relativo alle modalita' di consultazione dei libri fondiari da parte del pubblico e alle modalita' di accesso agli uffici tavolari e alle sezioni staccate, nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 aprile 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 18 maggio 1998. Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 195. REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEI LIBRI FONDIARI DA PARTE DEL PUBBLICO E ALLE MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI TAVOLARI E ALLE SEDI STACCATE. Art. 1. Modalita' di consultazione dei libri fondiari da parte del pubblico 1. Durante l'orario di apertura al pubblico il personale degli uffici tavolari e delle sezioni staccate e' tenuto ad un generale dovere di sorveglianza ed a fornire i dati ed i chiarimenti richiesti. 2. La consultazione da parte del pubblico di fascicoli contenenti atti non rilegati viene effettuata sotto la sorveglianza del personale di cui al comma 1. 3. Qualora le circostanze lo richiedano, puo' essere altresi' fatto ricorso agli addetti al servizio di vigilanza e ad idonei strumenti di sorveglianza, ivi compreso l'uso di videocamere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 4. Il pubblico non puo' accedere ai posti di lavoro del personale se non accompagnato da un impiegato dell'ufficio o da un addetto al servizio di vigilanza. Alla consultazione di atti o documenti conservati in tali luoghi deve essere sempre presente un impiegato dell'ufficio. 5. Il coordinatore dell'ufficio puo' accordare all'utenza di estrarre copia di ogni atto e documento conservato, ivi compresa copia delle pagine dei libri maestri, delle mappe tavolari e catastali e degli schizzi di mappa contenuti nella collezione di documenti di data anteriore al 1900, avvalendosi di strumenti tecnici che garantiscano l'integrita' degli atti suddetti.