(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 "Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari" che prevede che l'Amministrazione regionale possa concedere, a valere sul Fondo regionale per l'Europa, contributi nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi della legge medesima per favorire una piu' attiva partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea; Rilevata l'esigenza di introdurre disposizioni regolamentari che dettino una puntuale disciplina applicativa in ordine ad alcune specifiche norme contenute negli articoli 2, 8 e 9 della citata legge regionale n. 6/1989; Visto il parere favorevole espresso da parte del Comitato dipartimentale degli affari istituzionali nella seduta del 3 aprile 1998 sullo schema del Regolamento predisposto dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni; Su conforme delibera della Giunta regionale n. 1010 del 9 aprile 1998; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il "Regolamento sulla disciplina dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, recante ''Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari''", allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 29 aprile 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 18 maggio 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 196 REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1989, N. 6 "NORME PER FAVORIRE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI" Art. 1. Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, di seguito indicata come legge, deve pervenire alla Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno corredata della documentazione di cui all'art. 8 della legge e della scheda illustrativa della iniziativa di cui all'allegato A del presente Regolamento. 2. Sono inammissibili le domande prive di tutta o parte della documentazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge. 3. Sono, inoltre, inammissibili le domande concernenti le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge non corredate del modulo di cui all'allegato B del presente Regolamento necessario per l'acquisizione del prescritto parere ministeriale. 4. La concessione del contributo per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge e' subordinata al parere positivo del Ministero degli affari esteri.