(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista  la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 "Norme per favorire
il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei  programmi
comunitari"   che   prevede  che  l'Amministrazione  regionale  possa
concedere, a valere sul  Fondo  regionale  per  l'Europa,  contributi
nella  misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la
realizzazione di iniziative finalizzate agli  obiettivi  della  legge
medesima per favorire una piu' attiva partecipazione dei cittadini al
processo di integrazione europea;
  Rilevata  l'esigenza  di  introdurre disposizioni regolamentari che
dettino una puntuale  disciplina  applicativa  in  ordine  ad  alcune
specifiche norme contenute negli articoli 2, 8 e 9 della citata legge
regionale n. 6/1989;
  Visto   il   parere  favorevole  espresso  da  parte  del  Comitato
dipartimentale degli affari istituzionali nella seduta del  3  aprile
1998   sullo  schema  del  Regolamento  predisposto  dalla  Direzione
regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni;
  Su conforme delibera della Giunta regionale n. 1010  del  9  aprile
1998;
  Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  "Regolamento  sulla  disciplina  dei  contributi
previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, recante ''Norme
per favorire il processo di integrazione europea e  per  l'attuazione
dei programmi comunitari''", allegato al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
   Trieste, 29 aprile 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 18 maggio  1998  Atti
della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 196
 
REGOLAMENTO  SULLA  DISCIPLINA  DEI  CONTRIBUTI  PREVISTI DALLA LEGGE
   REGIONALE 31 GENNAIO 1989, N. 6 "NORME PER FAVORIRE IL PROCESSO DI
   INTEGRAZIONE EUROPEA E PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI"
 
                               Art. 1.
              Modalita' di presentazione della domanda
 
  1. La domanda per la  concessione  dei  contributi  previsti  dalla
legge  regionale  31  gennaio  1989,  n.  6, di seguito indicata come
legge,  deve  pervenire  alla  Direzione   regionale   degli   affari
comunitari  e  rapporti  esterni  entro  il termine perentorio del 31
gennaio  di  ciascun  anno  corredata  della  documentazione  di  cui
all'art.  8  della legge e della scheda illustrativa della iniziativa
di cui all'allegato A del presente Regolamento.
  2. Sono inammissibili le domande  prive  di  tutta  o  parte  della
documentazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
  3.   Sono,   inoltre,   inammissibili  le  domande  concernenti  le
iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lettera  b)  della  legge  non
corredate  del  modulo di cui all'allegato B del presente Regolamento
necessario per l'acquisizione del prescritto parere ministeriale.
  4. La concessione del contributo per le iniziative di cui  all'art.
2,  comma 2, lettera b) della legge e' subordinata al parere positivo
del Ministero degli affari esteri.