(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venegia Giulia n. 24 del 17 giugno 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista  la  legge  regionale  11  luglio  1969,  n. 13, e successive
modifiche ed integrazioni concernente la Costituzione e  la  gestione
delle  riserve  di caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale numero
04772/Pres.  del 28 dicembre 1971, registrato dalla Corte  dei  conti
l'11 aprile 1972, registro n. 4, foglio n. 375, con il quale e' stato
approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale numero
0169/Pres.  del 14 maggio 1986, registrato dalla Corte dei  conti  il
30  giugno  1986,  registro  n.  8, foglio n. 258, con il quale si e'
provveduto ad integrare il regolamento medesimo, mediante inserimento
dell'art.  15-bis;
  Attesa l'esigenza,  al  fine  di  consentire  una  piu'  efficiente
gestione  delle  riserve  di  caccia anche attraverso uno snellimento
delle procedure di adozione  degli  atti  interni  delle  stesse,  di
apportare  alcune  modifiche  ed  integrazioni al citato regolamento,
provvedendo cosi' ad accogliere alcune proposte formulate  in  merito
dall'organo Gestore riserve con nota n. 2443 del 31 marzo 1998;
  Preso  atto  che dette modifiche attengono l'integrazione dell'art.
24, mediante l'inserimento di un secondo comma, la  sostituzione  del
primo comma dell'art. 27 e la sostituzione dell'art. 29;
  Sentito  in  merito  il  Comitato  regionale della caccia che nella
seduta del 20 aprile 1998 ha espresso parere favorevole;
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per
il territorio e l'ambiente nella seduta del 24 aprile 1998;
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1242 del 4  maggio
1998;
 
                              Decreta:
 
  Sono  approvate  le  sottoelencate  modifiche  ed  integrazioni  al
"Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio  1969,  n.
13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia
nel  territorio  della  Regione Friuli-Venezia Giulia", approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 04772/Pres.  del  28
dicembre  1971,  ed  integrato  con successivo decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 0169/Pres.  del 14 maggio 1986:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 24 e' aggiunto il seguente comma:
   "In caso di assenza o impedimento del  direttore  di  riserva,  le
funzioni  attribuite  allo  stesso  vengono  esercitate,  fino  ad un
massimo di 6 mesi in via  continuativa,  da  un  consigliere  a  cio'
delegato dal Direttore medesimo".