(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venegia Giulia n. 24 del 17 giugno 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni concernente la Costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale numero 04772/Pres. del 28 dicembre 1971, registrato dalla Corte dei conti l'11 aprile 1972, registro n. 4, foglio n. 375, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale numero 0169/Pres. del 14 maggio 1986, registrato dalla Corte dei conti il 30 giugno 1986, registro n. 8, foglio n. 258, con il quale si e' provveduto ad integrare il regolamento medesimo, mediante inserimento dell'art. 15-bis; Attesa l'esigenza, al fine di consentire una piu' efficiente gestione delle riserve di caccia anche attraverso uno snellimento delle procedure di adozione degli atti interni delle stesse, di apportare alcune modifiche ed integrazioni al citato regolamento, provvedendo cosi' ad accogliere alcune proposte formulate in merito dall'organo Gestore riserve con nota n. 2443 del 31 marzo 1998; Preso atto che dette modifiche attengono l'integrazione dell'art. 24, mediante l'inserimento di un secondo comma, la sostituzione del primo comma dell'art. 27 e la sostituzione dell'art. 29; Sentito in merito il Comitato regionale della caccia che nella seduta del 20 aprile 1998 ha espresso parere favorevole; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 24 aprile 1998; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1242 del 4 maggio 1998; Decreta: Sono approvate le sottoelencate modifiche ed integrazioni al "Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia", approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971, ed integrato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0169/Pres. del 14 maggio 1986: Art. 1. All'art. 24 e' aggiunto il seguente comma: "In caso di assenza o impedimento del direttore di riserva, le funzioni attribuite allo stesso vengono esercitate, fino ad un massimo di 6 mesi in via continuativa, da un consigliere a cio' delegato dal Direttore medesimo".