(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La Regione Lombardia, allo scopo di promuovere lo sviluppo e di
valorizzare la montagna lombarda e le  tipiche  attivita'  economiche
alpine,   favorisce   la   realizzazione,   la  riqualificazione,  il
potenziamento e l'ammodernamento degli impianti a fune,  delle  piste
di  sci  e  delle  strutture  ed  infrastrutture  connesse, anche per
garantire la sicurezza degli utenti sugli impianti e sulle piste.
  2.  La  Regione  riconosce  inoltre,  quale  servizio  pubblico  di
interesse  generale,  l'attivita'  svolta dagli esercenti di impianti
funiviari per l'esercizio degli sport invernali.