(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lombardia, allo scopo di promuovere lo sviluppo e di valorizzare la montagna lombarda e le tipiche attivita' economiche alpine, favorisce la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti a fune, delle piste di sci e delle strutture ed infrastrutture connesse, anche per garantire la sicurezza degli utenti sugli impianti e sulle piste. 2. La Regione riconosce inoltre, quale servizio pubblico di interesse generale, l'attivita' svolta dagli esercenti di impianti funiviari per l'esercizio degli sport invernali.