(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19
                         del 28 maggio 1998)
 
                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' ed oggetto della legge
 
  1. La Regione con la presente  legge,  in  attuazione  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22  "Attuazione  delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti, pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia  di
gestione  dei  rifiuti  e per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino  ambientale  dei  siti  inquinati  e  sostiene,  anche con
risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione  di
un   sistema  di  gestione  dei  rifiuti  che  promuova  la  raccolta
differenziata, la selezione, il recupero e la produzione  di  energia
nonche'  interventi  per  la  bonifica  ed  il conseguente ripristino
ambientale dei siti inquinati.
  2.  La  Regione  definisce  indirizzi  affinche'   gli   interventi
rispondano  a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella
esecuzione e nella gestione, assicurando  anche  attraverso  efficaci
azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale.
  3.  La  Regione persegue inoltre l'articolazione territoriale degli
atti di programmazione, di quelli di gestione e dell'esercizio  delle
funzioni amministrative in attuazione degli art. 3 e 14 della legge 8
giugno   1990,   n.  142,  "Ordinamento  delle  autonomie  locali"  e
dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa". A tal fine ripartisce le competenze,
disciplina gli atti e le procedure di programmazione, di gestione, di
controllo e di sostituzione oltre a prevedere interventi speciali  in
caso di necessita'.
  4.  La Regione favorisce la piu' ampia partecipazione dei cittadini
singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla presente
legge e al controllo della, gestione dei rifiuti. Quota  parte  delle
risorse  finanziarie  stanziate  dalla  Regione,  dagli enti locali e
dalle  Comunita'  d'ambito  per  i  fini  della  presente  legge,  e'
destinata  alla  creazione  di  opportunita'  di  partecipazione  dei
cittadini singoli o associati ai  processi  di  pianificazione  e  di
realizzazione  della  gestione  dei  rifiuti,  attraverso  la messa a
disposizione di strumenti di comunicazione e d'informazione.