(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 28 maggio 1998) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto della legge 1. La Regione con la presente legge, in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti, pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia nonche' interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati. 2. La Regione definisce indirizzi affinche' gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale. 3. La Regione persegue inoltre l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di quelli di gestione e dell'esercizio delle funzioni amministrative in attuazione degli art. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali" e dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". A tal fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessita'. 4. La Regione favorisce la piu' ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla presente legge e al controllo della, gestione dei rifiuti. Quota parte delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, dagli enti locali e dalle Comunita' d'ambito per i fini della presente legge, e' destinata alla creazione di opportunita' di partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti, attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione e d'informazione.