(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 3 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Divieto di circolazione su sentieri a fondo naturale Sostituzione del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 48/1994 Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48, e' sostituito dal seguente: "2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 e' altresi' vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonche' nelle piste da esbosco e cesse parafuoco".