(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20
                         del 3 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Divieto di circolazione su sentieri a fondo naturale
Sostituzione del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 48/1994
 
  Il  comma  2  dell'art.  2 della legge regionale 27 giugno 1994, n.
48, e' sostituito dal seguente:
   "2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle  aree
di  cui  al comma 1 e' altresi' vietata nei sentieri a fondo naturale
quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48  del
Nuovo  Codice  della  Strada,  nonche' nelle piste da esbosco e cesse
parafuoco".