(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 16 giugno 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista   la  legge  provinciale  8  settembre  1997,  n.  13  ed  in
particolare l'art. 32;
  Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670;
  Su  conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 4744 di data
30 aprile 1998;
 
                              Decreta:
 
di emanare il regolamento di esecuzione della  legge  provinciale  15
marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e
vie  ferrate", secondo il testo allegato che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Trento, 4 maggio 1998
                              ANDREOTTI
 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 MARZO 1993, N. 8
   E S.M. "ORDINAMENTO DEI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI,  SENTIERI  E  VIE
   FERRATE".
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.    Il    presente    regolamento    stabilisce    i    requisiti
igienico-sanitari,      ivi      compresi       quelli       relativi
all'approvvigionamento   idrico-potabile,   nonche'  i  requisiti  di
sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
di rifugio di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.
  2.  Con  riferimento  all'art.  9  comma  1  della  predetta  legge
provinciale,  in  attesa  del  recepimento  da  parte  dei comuni nei
regolamenti comunali edilizi e  di  igiene  delle  norme  di  cui  al
presente  regolamento,  il  medesimo  e'  applicato,  per  quanto  di
competenza, dai comuni e  dalle  strutture  della  Provincia  o  alla
stessa collegate.