(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 16 giugno 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 ed in particolare l'art. 32; Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 4744 di data 30 aprile 1998; Decreta: di emanare il regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 4 maggio 1998 ANDREOTTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 MARZO 1993, N. 8 E S.M. "ORDINAMENTO DEI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI, SENTIERI E VIE FERRATE". Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idrico-potabile, nonche' i requisiti di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di rifugio di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. 2. Con riferimento all'art. 9 comma 1 della predetta legge provinciale, in attesa del recepimento da parte dei comuni nei regolamenti comunali edilizi e di igiene delle norme di cui al presente regolamento, il medesimo e' applicato, per quanto di competenza, dai comuni e dalle strutture della Provincia o alla stessa collegate.