(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 40
                         del 17 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Completamento della liquidazione e gestione
              di alcune categorie di rapporti giuridici
 
  1.  Nel  termine  di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il commissario liquidatore su direttive  della  Giunta
regionale, provvede:
   a)  all'attuazione  ed  esecuzione  del  piano di liquidazione, in
particolare cura gli adempimenti connessi a:
    le cause pendenti;
    il completamento dei lavori relativi ai compiti  assegnati  dalla
Regione a diverso titolo e tutti gli adempimenti ad essi connessi;
    la    gestione    delle   facolta'   giuridiche   connesse   alla
partecipazione del disciolto ESAU al  capitale  sociale  di  societa'
cooperative;
    la  gestione  residuale  delle  fideiussioni  gia' rilasciate dal
disciolto ESAU;
    la cessione dei beni mobili ai sensi della normativa vigente;
   b) all'aggiornamento semestrale della situazione patrimoniale  del
disciolto  ente  unitamente  alla  ricognizione dei rapporti attivi e
passivi.
  2. Sulla base del piano  di  liquidazione  approvato  dalla  Giunta
regionale  al  sensi  dell'art.  5, comma 4, della legge regionale 26
ottobre  1994,  n.  35  come  modificata  ed  integrata  dalla  legge
regionale  19  febbraio  1997,  n. 4 e delle direttive della medesima
Giunta regionale,  il  commissario  liquidatore  cura  i  compiti  ad
esaurimento  relativi alla conservazione e gestione dei terreni e dei
beni immobili con  la  finalita'  precipua  della  loro  cessione  ad
imprese agricole. A tal fine i beni sono distinti in:
   a)  beni  assegnati  o  affidati  a  cooperative  agricole  e loro
consorzi.  Tali beni possono essere ceduti agli  assegnatari  con  le
modalita' previste dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1976,
n. 386;
   b)  beni  destinati  ad  uso  agricolo non assegnati o affidati in
gestione. Tali beni possono  essere  ceduti  ad  imprese  agricole  o
agroalimentari sulla base della presentazione in concorso tra loro di
progetti gestionali.
  La  cessione  avviene con aggiudicazione all'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  valutata  secondo  i  seguenti  criteri  tra  loro
concorrenti a parita' di grado:
   corrispettivo attualizzato piu' alto;
   qualita'   del  progetto  gestionale  in  funzione  del  grado  di
utilizzazione  degli  impianti  e  delle  possibilita'  occupazionali
previste;
   c) beni aventi una destinazione agricola o comunque produttiva non
piu'   utilizzabili  per  gli  scopi  originari.  Con  apposito  atto
amministrativo la Giunta regionale dispone che i beni stessi  vengano
liberati   dai  vincoli  previsti  da  norme  comunitarie  statali  o
regionali senza far luogo a decadenza o revoca  dei  benefici  a  suo
tempo   accordati  per  la  loro  realizzazione.  Successivamente  il
commissario liquidatore puo' provvedere alla loro cessione  a  titolo
oneroso  agli  enti  locali  che  ne facciano richiesta sulla base di
quanto previsto dall'art.  10 della legge regionale 18  aprile  1997,
n.  14  oppure  procedere ad asta pubblica dando mandato a societa' a
partecipazione regionale o infine  affidare  mandato  a  societa'  di
servizi  specializzate  nel  settore immobiliare ai sensi dellart. 12
della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.
  3.  I  beni  patrimoniali  non  aventi  destinazione  agricola sono
alienati con le modalita' previste dal comma 2, lettera c).
  4. La cessione dei beni di cui ai precedenti punti  a)  e  b)  puo'
essere  effettuata con dilazioni di pagamento in rate poliennali fino
ad un massimo di dieci annualita' applicando il  patto  di  riservato
dominio.
  5.  I mutui e prestiti residui che assistono i beni di cui ai commi
precedenti sono trasriti a carico degli assegnatari.
  6. Le cessioni,  le  alienazioni  ed  i  trasferimenti  di  cui  ai
precedenti  commi sono portati a compimento entro il termine indicato
al comma 1.
  7. I  proventi  delle  cessioni  concorrono  all'adempimento  delle
obbligazioni facenti capo alla gestione liquidatoria.