(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 40 del 17 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Completamento della liquidazione e gestione di alcune categorie di rapporti giuridici 1. Nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario liquidatore su direttive della Giunta regionale, provvede: a) all'attuazione ed esecuzione del piano di liquidazione, in particolare cura gli adempimenti connessi a: le cause pendenti; il completamento dei lavori relativi ai compiti assegnati dalla Regione a diverso titolo e tutti gli adempimenti ad essi connessi; la gestione delle facolta' giuridiche connesse alla partecipazione del disciolto ESAU al capitale sociale di societa' cooperative; la gestione residuale delle fideiussioni gia' rilasciate dal disciolto ESAU; la cessione dei beni mobili ai sensi della normativa vigente; b) all'aggiornamento semestrale della situazione patrimoniale del disciolto ente unitamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi. 2. Sulla base del piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale al sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 come modificata ed integrata dalla legge regionale 19 febbraio 1997, n. 4 e delle direttive della medesima Giunta regionale, il commissario liquidatore cura i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e dei beni immobili con la finalita' precipua della loro cessione ad imprese agricole. A tal fine i beni sono distinti in: a) beni assegnati o affidati a cooperative agricole e loro consorzi. Tali beni possono essere ceduti agli assegnatari con le modalita' previste dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1976, n. 386; b) beni destinati ad uso agricolo non assegnati o affidati in gestione. Tali beni possono essere ceduti ad imprese agricole o agroalimentari sulla base della presentazione in concorso tra loro di progetti gestionali. La cessione avviene con aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri tra loro concorrenti a parita' di grado: corrispettivo attualizzato piu' alto; qualita' del progetto gestionale in funzione del grado di utilizzazione degli impianti e delle possibilita' occupazionali previste; c) beni aventi una destinazione agricola o comunque produttiva non piu' utilizzabili per gli scopi originari. Con apposito atto amministrativo la Giunta regionale dispone che i beni stessi vengano liberati dai vincoli previsti da norme comunitarie statali o regionali senza far luogo a decadenza o revoca dei benefici a suo tempo accordati per la loro realizzazione. Successivamente il commissario liquidatore puo' provvedere alla loro cessione a titolo oneroso agli enti locali che ne facciano richiesta sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 oppure procedere ad asta pubblica dando mandato a societa' a partecipazione regionale o infine affidare mandato a societa' di servizi specializzate nel settore immobiliare ai sensi dellart. 12 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14. 3. I beni patrimoniali non aventi destinazione agricola sono alienati con le modalita' previste dal comma 2, lettera c). 4. La cessione dei beni di cui ai precedenti punti a) e b) puo' essere effettuata con dilazioni di pagamento in rate poliennali fino ad un massimo di dieci annualita' applicando il patto di riservato dominio. 5. I mutui e prestiti residui che assistono i beni di cui ai commi precedenti sono trasriti a carico degli assegnatari. 6. Le cessioni, le alienazioni ed i trasferimenti di cui ai precedenti commi sono portati a compimento entro il termine indicato al comma 1. 7. I proventi delle cessioni concorrono all'adempimento delle obbligazioni facenti capo alla gestione liquidatoria.