(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 2 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La Regione, al fine di promuovere la piu' ampia partecipazione alle scelte dell'Amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale. 2. La Regione, anche per favorire forme di comunicazione che consentano alla comunita' di esprimere le proprie esigenze e di concorrere all'attivita' legislativa e alla programmazione regionale, sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali. 3. La Regione, al fine di tutelare e di valorizzare le particolarita' linguistiche della comunita' valdostana, incentiva gli organi locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di programmi nelle lingue francese, francoprovenzale e walser attinenti alla realta' economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d'Aosta.