(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 24 del 2 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
 
  1.  La  Regione, al fine di promuovere la piu' ampia partecipazione
alle scelte dell'Amministrazione regionale e la conoscenza degli atti
e dei programmi  di  rilevanza  regionale  da  parte  dei  cittadini,
sostiene l'informazione locale.
  2.  La  Regione,  anche  per  favorire  forme  di comunicazione che
consentano alla comunita' di  esprimere  le  proprie  esigenze  e  di
concorrere all'attivita' legislativa e alla programmazione regionale,
sostiene   il   pluralismo   informativo   mediante   iniziative   di
qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e
radiotelevisiva locali e regionali.
  3.  La  Regione,  al  fine  di  tutelare  e   di   valorizzare   le
particolarita' linguistiche della comunita' valdostana, incentiva gli
organi  locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di
programmi nelle lingue francese, francoprovenzale e walser  attinenti
alla  realta'  economica,  sociale,  culturale  e istituzionale della
Valle d'Aosta.