(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 24 del 2 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 6
 
  1.  Il  comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 luglio 1995, n.
22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e  sordomuti),
come  modificato dall'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1996, n.
14, e' sostituito dal seguente:
  "1. Ai membri delle commissioni di cui all'art. 4 e' corrisposto un
gettone di presenza per ogni giornata di seduta ed  un  compenso  per
ogni  soggetto visitato pari al settantacinque per cento del compenso
spettante al Presidente delle commissioni stesse, che e'  determinato
in  L. 126.800 lorde per giornata di seduta ed in L. 12.680 lorde per
soggetto  visitato.  I  suddetti  importi  possono  essere   adeguati
annualmente  con  provvedimento  della Giunta regionale in misura non
superiore alla variazione percentuale verificatasi negli  indici  dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai ed impiegati rilevata
dall'ISTAT nel periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente".