(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 2 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 6 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 14, e' sostituito dal seguente: "1. Ai membri delle commissioni di cui all'art. 4 e' corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta ed un compenso per ogni soggetto visitato pari al settantacinque per cento del compenso spettante al Presidente delle commissioni stesse, che e' determinato in L. 126.800 lorde per giornata di seduta ed in L. 12.680 lorde per soggetto visitato. I suddetti importi possono essere adeguati annualmente con provvedimento della Giunta regionale in misura non superiore alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nel periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente".