(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 25 del 9 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Principi e destinatari
 
  1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce i diritti e il ruolo
della  famiglia  come  societa'  naturale fondata sul matrimonio, con
riferimento ai principi degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e
47 della Costituzione, ai  principi  della  legge  costituzionale  26
febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per la Valle d'Aosta), ai
principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo
e  delle liberta' fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge
4 agosto 1955, n. 848, ai principi della Convenzione sui diritti  del
fanciullo,  ratificata  e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.
176.
  2. La Regione, ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,
riconosce,  inoltre,  come  formazione sociale primaria e soggetto di
fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata, fondata
su  legami  socialmente  assunti   di   convivenza   anagrafica,   di
solidarieta',  di  mutuo  aiuto,  di responsabilita' nella cura delle
persone che la compongono e nell'educazione dei minori.