(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 9 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e destinatari 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce i diritti e il ruolo della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, con riferimento ai principi degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della Costituzione, ai principi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ai principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. La Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge, riconosce, inoltre, come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarieta', di mutuo aiuto, di responsabilita' nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori.