(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 82 del 19 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  Ai  fini  della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna e' sottoposto  a
regime  di  caccia  programmata,  sulla  base della vigente normativa
nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
  2. Le aziende venatorie provvedono agli abbattimenti previsti dalle
vigenti direttive regionali  relative  alla  gestione  delle  aziende
medesime.
  3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, il titolare puo'
autorizzare  l'abbattimento  di  un  numero  di  capi  di  selvaggina
stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6,  purche'  entro  i
limiti  quantitativi  fissati  dal  piano  di  abbattimento, il quale
potra' essere realizzato fino al 31 dicembre 1998 con  eccezione  per
il fagiano, per il quale il termine e' fissato al 31 gennaio 1999.