(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 7 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 50/1995, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, limitatamente agli articoli 5-bis, 8, 11, comma 2-bis, 14-bis e 15, agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini: a) di consistenza fino a 10 unita' di bestiame adulto (UBA); b) di consistenza fino a 20 unita' di bestiame adulto (UBA) per gli allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle tavole di cui all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico regionale, purche' gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno. Ai fini della conversione dei capi allevati in unita' di bestiame adulto (UBA) si fa riferimento alla tabella fissata dal regolamento (CE) n. 950/97 del 20 maggio 1997.".