(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 92 del 7 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche all'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 50/1995, e'
aggiunto il seguente comma:
  "1-bis.  Le  disposizioni  della  presente  legge   si   applicano,
limitatamente  agli  articoli 5-bis, 8, 11, comma 2-bis, 14-bis e 15,
agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini:
   a) di consistenza fino a 10 unita' di bestiame adulto (UBA);
   b) di consistenza fino a 20 unita' di bestiame  adulto  (UBA)  per
gli  allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle tavole di cui
all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche  di  attuazione  del  piano
territoriale paesistico regionale, purche' gli animali allevati siano
dediti  al  pascolo  per  almeno quattro mesi all'anno. Ai fini della
conversione dei capi allevati in unita' di bestiame adulto  (UBA)  si
fa  riferimento  alla  tabella fissata dal regolamento (CE) n. 950/97
del 20 maggio 1997.".