(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 92 del 7 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Rinegoziazione mutui
 
  1.  Al  fine  di  ridurre  l'onere  del  debito pubblico, la giunta
regionale   e'   autorizzata   a   rinegoziare,   anche    ricorrendo
all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui
stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.
  2.   In  caso  di  ricorso  all'estinzione  anticipata,  la  giunta
regionale  e'  autorizzata,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  a
contrarre  nuovi  mutui  per  un  importo  pari  al  debito  residuo,
maggiorato degli oneri per l'estinzione, e a  un  tasso  variabile  o
fisso annuo iniziale le cui rate complessive non siano superiori alle
rate dei mutui da estinguere.
  3.  Per le operazioni di cui al comma 2 e' autorizzato il pagamento
della penale contrattualmente prevista per  l'estinzione  anticipata.
E'  consentito,  altresi',  l'allungamento  o  la  ridefinizione  del
periodo di ammortamento per le operazioni  di  cui  e'  accertata  la
convenienza economica.
  4.  L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2
e' garantito dalla  Regione  mediante  l'iscrizione  nei  bilanci  di
previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle
somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
  5.  La giunta e' autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi
risultino  inferiori  rispetto  a  quelli  da   sostenersi   con   la
contrazione  di mutui, ad emettere uno o piu' prestiti obbligazionari
o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla  prassi  dei
mercati finanziari.
  6.  Le  operazioni  di  finanziamento di cui ai commi 2 e 5 possono
essere effettuate sul mercato interno e sull'estero.
  7. La giunta e' autorizzata, altresi', ad utilizzare gli  strumenti
di cui al comma 5 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.