(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 7 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rinegoziazione mutui 1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la giunta regionale e' autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale. 2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la giunta regionale e' autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l'estinzione, e a un tasso variabile o fisso annuo iniziale le cui rate complessive non siano superiori alle rate dei mutui da estinguere. 3. Per le operazioni di cui al comma 2 e' autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata. E' consentito, altresi', l'allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui e' accertata la convenienza economica. 4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 e' garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. 5. La giunta e' autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi risultino inferiori rispetto a quelli da sostenersi con la contrazione di mutui, ad emettere uno o piu' prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. 6. Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5 possono essere effettuate sul mercato interno e sull'estero. 7. La giunta e' autorizzata, altresi', ad utilizzare gli strumenti di cui al comma 5 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.