(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 7 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione degli articoli dal 17 al 21 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, di seguito indicata come "legge statale", a disciplinare le procedure: a) per la realizzazione e il completamento degli interventi di emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della legge statale; b) per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996 e per la riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 19 della legge statale; c) per la concessione di contributi a proprietari di immobili andati distrutti o risultati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ai sensi dell'art. 18 della legge statale; d) per la concessione di contributi a proprietari di immobili gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 19 della legge statale. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 della legge statale.