(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 92 del 7 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. Le disposizioni della presente legge sono volte,  in  attuazione
degli articoli dal 17 al 21 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6,
convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, di seguito indicata come
"legge statale", a disciplinare le procedure:
   a)  per  la  realizzazione  e il completamento degli interventi di
emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della legge statale;
   b) per il completamento degli interventi infrastrutturali  di  cui
al  piano  redatto  ai  sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.
2475 del 19 novembre 1996 e per  la  riparazione,  con  miglioramento
sismico,  degli  edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi
sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, in attuazione dell'art.   19
della legge statale;
   c)  per  la  concessione  di  contributi a proprietari di immobili
andati distrutti o  risultati  gravemente  danneggiati  dagli  eventi
alluvionali  e  dissesti  idrogeologici  ai  sensi dell'art. 18 della
legge statale;
   d)  per  la  concessione  di  contributi a proprietari di immobili
gravemente danneggiati dagli  eventi  sismici  dei  giorni  15  e  16
ottobre 1996, ai sensi dell'art. 19 della legge statale.
  2.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere
a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui
all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 della legge statale.