(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, aderendo ai principi di partenariato, addizionalita' e sussidiarieta', promuove lo sviluppo dell'agricoltura nel quadro della riforma della politica agricola comune assicurando coerenza programmatica alla spesa pubblica nei settori agricolo e agroindustriale e razionalizzando la normativa regionale concernente gli incentivi e gli interventi economici al settore primario. 2. Ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la presente legge disciplina: a) i principali sistemi operativi dell'amministrazione regionale nel settore dell'agricoltura; b) gli incentivi e gli interventi economici nell'ambito delle azioni riguardanti: 1) le strutture e gli strumenti tecnici agricoli aziendali di produzione primaria; 2) la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; 3) l'associazionismo agricolo; 4) l'allevamento zootecnico e i relativi prodotti; 5) la pubblicita', promozione e il controllo qualitativo dei prodotti agricoli e zootecnici; 6) i servizi di sviluppo agricolo; 7) le opere pubbliche e gli interventi infrastrutturali e collettivi nel settore agricolo; 8) le calamita' naturali e gli altri eventi eccezionali.