(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  aderendo  ai  principi di
partenariato, addizionalita' e sussidiarieta', promuove  lo  sviluppo
dell'agricoltura  nel  quadro  della  riforma della politica agricola
comune assicurando coerenza programmatica  alla  spesa  pubblica  nei
settori  agricolo  e  agroindustriale  e razionalizzando la normativa
regionale concernente gli incentivi e  gli  interventi  economici  al
settore primario.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto della normativa
comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la  presente
legge disciplina:
   a)  i  principali sistemi operativi dell'amministrazione regionale
nel settore dell'agricoltura;
   b) gli incentivi e  gli  interventi  economici  nell'ambito  delle
azioni riguardanti:
    1)  le  strutture  e  gli strumenti tecnici agricoli aziendali di
produzione primaria;
    2) la trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli
e zootecnici;
    3) l'associazionismo agricolo;
    4) l'allevamento zootecnico e i relativi prodotti;
    5)  la  pubblicita',  promozione  e  il controllo qualitativo dei
prodotti agricoli e zootecnici;
    6) i servizi di sviluppo agricolo;
    7)  le  opere  pubbliche  e  gli  interventi  infrastrutturali  e
collettivi nel settore agricolo;
    8) le calamita' naturali e gli altri eventi eccezionali.