(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 24/1997 1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24, le parole "provvedono le societa' sportive od" sono sostituite dalla seguente: "provvede".