(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18
                         del 30 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 24/1997
 
  1.  Al  comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 9 luglio 1997, n.
24, le parole "provvedono le societa' sportive  od"  sono  sostituite
dalla seguente: "provvede".