(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 15 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio permanente dei corpi idrici, istituito con legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e' gestito dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure di cui alla legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure). 2. L'Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle Province. I centri di monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale. 3. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e dei centri di monitoraggio periferici dell'Osservatorio tenuto conto anche delle spese per i programmi di controllo ambientale concordati dall'Arpal con le province ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 39/1995. 4. Sino al termine di cui al comma 1 la gestione dell'Osservatorio viene mantenuta dall'Amga con le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 43/1995. La Regione assicura, attraverso specifica convenzione, il trasferimento dei beni e delle attrezzature di proprieta' regionale inerenti la funzione dell'Osservatorio, dall'Amga alla Arpal, al fine di garantire la continuita' della gestione. Il passaggio delle funzioni da Amga ad Arpal avviene nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei tempi e con le modalita' concordati fra le parti. L'Arpal gestisce l'attivita' dell'Osservatorio anche tramite convenzione con gli enti gestori del servizio idrico integrato.