(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 29 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni ivi residenti investendo adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera comunita' regionale. 2. La Regione Lombardia favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino. 3. La presente legge, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea e con la normativa' nazionale ed in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", disciplina gli interventi speciali sulla montagna, nel rispetto del principio di sussidiarieta' ed in coordinamento istituzionale con il sistema delle autonomie locali. 4. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori delle Comunita' montane ridelimitate, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", con legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 "Ordinamento delle comunita' montane", nonche' nei comuni classificati montani di cui al comma 3 dell'art. 6 della citata legge regionale n. 13/1993 e non ricompresi nelle suddette zone omogenee.