(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 26 del 29 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
 
  1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, assume
tra  gli  obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la
salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo
culturale, sociale  ed  economico  delle  popolazioni  ivi  residenti
investendo  adeguate  risorse  finanziarie  a  beneficio  dell'intera
comunita' regionale.
  2.   La   Regione   Lombardia   favorisce  intese  con  le  Regioni
transfrontaliere  e  con  l'Unione  europea   e   contribuisce   alla
promozione  di  politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle
Regioni dell'arco alpino.
  3. La presente legge, in armonia con  le  disposizioni  dell'Unione
europea e con la normativa' nazionale ed in attuazione della legge 31
gennaio  1994,  n.  97  "Nuove  disposizioni  per  le  zone montane",
disciplina gli interventi speciali sulla montagna, nel  rispetto  del
principio  di sussidiarieta' ed in coordinamento istituzionale con il
sistema delle autonomie locali.
  4. Le disposizioni della presente legge si applicano nei  territori
delle  Comunita'  montane  ridelimitate,  ai sensi dell'art. 28 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", con
legge regionale 19 aprile 1993, n. 13  "Ordinamento  delle  comunita'
montane",  nonche'  nei comuni classificati montani di cui al comma 3
dell'art. 6 della citata legge regionale n. 13/1993 e non  ricompresi
nelle suddette zone omogenee.