(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 26 del 4 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.   La   presente   legge,   in  attuazione  dell'art.  117  della
Costituzione,  dell'art.  3  della  legge  8  giugno  1990,  n.   142
"Ordinamento  delle  autonomie  locali", nonche' della legge 15 marzo
1997, n. 59 "Delega al Governo per  il  conferimento  di  funzioni  e
compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e del d.lgs.
4 giugno 1997, n.   143 "Conferimento  alle  regioni  delle  funzioni
amministrative  in  materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale", provvede a:
   a) disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle  funzioni
attribuite,  in  materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo,
caccia, sviluppo rurale ed  alimentazione  alla  Regione,  ovvero  da
questa conferite alle province, alle comunita' montane ed ai comuni;
   b)   introdurre   e   disciplinare   forme  di  consultazione  tra
l'amministrazione  regionale,  gli  enti  locali  e   le   componenti
economiche e sociali interessate.
  2.   La  presente  legge  stabilisce  altresi'  gli  obiettivi,  le
modalita' e i tempi per la riforma degli enti  strumentali  regionali
operanti  in  materia  di  agricoltura,  foreste, pesca, agriturismo,
caccia, sviluppo rurale ed alimentazione.