(Pubblicata nel 2 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 4 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", nonche' della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", provvede a: a) disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite, in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione alla Regione, ovvero da questa conferite alle province, alle comunita' montane ed ai comuni; b) introdurre e disciplinare forme di consultazione tra l'amministrazione regionale, gli enti locali e le componenti economiche e sociali interessate. 2. La presente legge stabilisce altresi' gli obiettivi, le modalita' e i tempi per la riforma degli enti strumentali regionali operanti in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione.