(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 19 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 e' sostituito con il seguente: "3. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali delle aree geotermiche, puo' riservare una parte dei fondi di cui al comma 2 per attivita' di controllo e protezione ambientali nelle aree geotermiche, nonche', anche avvalendosi di ulteriori risorse espressamente destinate con legge di bilancio, per iniziative di ricerca, studio e progettazione inerenti le finalita' previste dal citato comma 8 dell'art. 17 della legge n. 896/1996 secondo le indicazioni del P.E.R. per il settore geotermico o di quanto previsto dal Piano regionale di Sviluppo".