(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22
                         del 19 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno  1997
n. 45 e' sostituito con il seguente:
   "3.  La  Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali delle aree
geotermiche, puo' riservare una parte dei fondi di cui al comma 2 per
attivita'  di  controllo   e   protezione   ambientali   nelle   aree
geotermiche,   nonche',   anche   avvalendosi  di  ulteriori  risorse
espressamente destinate con legge  di  bilancio,  per  iniziative  di
ricerca,  studio  e  progettazione inerenti le finalita' previste dal
citato comma 8 dell'art.  17  della  legge  n.  896/1996  secondo  le
indicazioni del P.E.R. per il settore geotermico o di quanto previsto
dal Piano regionale di Sviluppo".