(Pubblicato nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentito-Alto Adige n. 18 del 28 aprile 1998). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7334 del 30 dicembre 1997; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Piano urbanistico comunale 1. Il mantenimento della zonizzazione contenuta nel precedente piano urbanistico comunale non e' considerato cambiamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 19. comma 5. della legge urbanistica provinciale qualora la rielaborazione dello stesso venga adottata dal Comune prima della scadenza del termine di 10 anni di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge urbanistica provinciale. 2. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale viene dotato di una carta geologica ed idrogeologica dell'intero territorio provinciale. 3. Lo studio delle caratteristiche geologiche del suolo nel piano urbanistico viene eseguito tenuto conto anche delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, nonche' del razionale sfruttamento del suolo, suddividendo il territorio comunale urbanizzato e da urbanizzare, in zone a diversa attitudine ai fini urbanistici ed edilizi (zonazione geologica). 4. I perimetri delle zone e le relative prescrizioni vengono introdotti in occasione della stesura del piano urbanistico comunale e sue varianti ed eventualmente modificate nei casi in cui fosse accertata una variazione del rischio. 5. Zonazione geologica: a) zone ad alto rischio geologico ed idrogeologico: divieto assoluto di attivita' edilizia, Per gli insediamenti esistenti si devono adottare adeguati interventi di controllo, protezione e/o di consolidamento, oppure si deve provvedere all'evacuazione della zona, In queste zone e' possibile eseguire opere inerenti la sicurezza, nonche' infrastrutture indispensabili, purche' specifiche relazioni geologiche e geotecniche ne accertino la fattibilita'; b) zone a rischio geologico ed idrogeologico controllato: in queste zone e' possibile l'edificazione a determinate condizioni specifiche secondo le particolari situazioni geologiche-idrogeologiche, In detta zona deve in ogni caso essere elaborata la relazione di cui all'articolo 66. comma 3 della legge urbanistica provinciale; c) zone geologicamente stabili: in queste zone l'edificazione puo' essere eseguita senza limitazioni di carattere geologico, a condizione che i lavori in progetto non abbiano particolare effetto sul terreno, tale da alterare sensibilmente l'equilibrio esistente, nel qual caso e' necessaria una perizia geologico-geotecnica; d) zone di rispetto idrogeologico di sorgenti e pozzi per uso potabile: queste completano le zone precedenti in base alla situazione idrogeologica specifica, In esse vengono inseriti i vincoli relativi alla tutela delle acque sotterranee.