(Pubblicato nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale della
     Regione Trentito-Alto Adige n. 18 del 28 aprile 1998).
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 7334 del 30
dicembre 1997;
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                     Piano urbanistico comunale
 
  1. Il mantenimento  della  zonizzazione  contenuta  nel  precedente
piano   urbanistico   comunale  non  e'  considerato  cambiamento  di
destinazione d'uso ai  sensi  dell'art.  19.  comma  5.  della  legge
urbanistica  provinciale qualora la rielaborazione dello stesso venga
adottata dal Comune prima della scadenza del termine di  10  anni  di
cui   al   secondo   comma   dell'art.  18  della  legge  urbanistica
provinciale.
  2. Il piano provinciale di sviluppo  e  coordinamento  territoriale
viene  dotato  di  una  carta  geologica ed idrogeologica dell'intero
territorio provinciale.
  3. Lo studio delle caratteristiche geologiche del suolo  nel  piano
urbanistico  viene  eseguito  tenuto conto anche delle esigenze della
difesa del suolo e  delle  riserve  idriche,  nonche'  del  razionale
sfruttamento   del   suolo,   suddividendo   il  territorio  comunale
urbanizzato e da urbanizzare, in zone a diversa  attitudine  ai  fini
urbanistici ed edilizi (zonazione geologica).
  4.  I  perimetri  delle  zone  e  le  relative prescrizioni vengono
introdotti in occasione della stesura del piano urbanistico  comunale
e  sue  varianti  ed  eventualmente  modificate nei casi in cui fosse
accertata una variazione del rischio.
  5. Zonazione geologica:
   a) zone  ad  alto  rischio  geologico  ed  idrogeologico:  divieto
assoluto  di  attivita'  edilizia,  Per gli insediamenti esistenti si
devono adottare adeguati interventi di controllo, protezione  e/o  di
consolidamento, oppure si deve provvedere all'evacuazione della zona,
In  queste  zone  e'  possibile eseguire opere inerenti la sicurezza,
nonche' infrastrutture indispensabili, purche'  specifiche  relazioni
geologiche e geotecniche ne accertino la fattibilita';
   b)  zone  a  rischio  geologico  ed  idrogeologico controllato: in
queste zone e'  possibile  l'edificazione  a  determinate  condizioni
specifiche        secondo       le       particolari       situazioni
geologiche-idrogeologiche, In detta zona deve  in  ogni  caso  essere
elaborata  la  relazione  di cui all'articolo 66. comma 3 della legge
urbanistica provinciale;
   c) zone geologicamente stabili: in queste zone l'edificazione puo'
essere  eseguita  senza  limitazioni  di   carattere   geologico,   a
condizione  che  i lavori in progetto non abbiano particolare effetto
sul terreno, tale da alterare sensibilmente  l'equilibrio  esistente,
nel qual caso e' necessaria una perizia geologico-geotecnica;
   d)  zone  di  rispetto  idrogeologico  di sorgenti e pozzi per uso
potabile:  queste  completano  le  zone  precedenti  in   base   alla
situazione  idrogeologica  specifica,  In  esse  vengono  inseriti  i
vincoli relativi alla tutela delle acque sotterranee.