(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 44 del 15 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed obiettivi 1. La Regione dell'Umbria, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione e della tutela di coloro che praticano attivita' motorie e sportive quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute. 2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche e non agonistiche.