(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 44
                         del 15 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' ed obiettivi
 
  1.   La   Regione  dell'Umbria,  nell'ambito  della  programmazione
sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione e della tutela di
coloro che  praticano  attivita'  motorie  e  sportive  quali  validi
strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute.
  2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attivita'
sportive agonistiche e non agonistiche.