(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 35
                         del 18 luglio 1998)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
  Visto lo Statuto della Regione;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione  della  Regione siciliana, approvato con decreto
del  Presidente  della  Regione  28  febbraio  1979,  n.  70,  ed  in
particolare, l'art. 2;
  Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14;
  Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
  Udito  il  parere  n.  721  espresso  dal  Consiglio  di  giustizia
amministrativa nell'adunanza del 26 settembre 1997;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del  9  aprile
1998;
  Su  proposta  dell'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,  il
commercio, l'artigianato e la pesca;
  Emana il seguente regolamento:
 
                                Art. 1.
                         Programma triennale
 
  1. Ai sensi della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, titolo II,
l'Assessorato della cooperazione, del commercio,  dell'artigianato  e
della   pesca  di  seguito  denominato  semplicemente  "Assessorato",
predispone un programma di durata non superiore ad un triennio.