(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 35 del 18 luglio 1998) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare, l'art. 2; Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; Udito il parere n. 721 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 26 settembre 1997; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 9 aprile 1998; Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Programma triennale 1. Ai sensi della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, titolo II, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di seguito denominato semplicemente "Assessorato", predispone un programma di durata non superiore ad un triennio.