(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 17 del 21 aprile 1998)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Finalita' e ambiti di applicazione della legge
 
  1. La presente legge  disciplina  l'organizzazione  e  lo  sviluppo
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, nonche'
di  altre  tipologie  di  rifiuti,  nell'obiettivo di ridurre il piu'
possibile la quantita' dei rifiuti da destinare allo smaltimento e di
minimizzare  l'impatto  ambientale  della  parte  dei   rifiuti   non
recuperabile e segnatamente dei rifiuti urbani pericolosi.
  2.  Le  finalita'  della  presente  legge sono raggiunte attraverso
interventi diretti a:
   a) creare una rete  di  strutture  e  di  impianti  funzionali  al
riutilizzo,  al  riciclaggio  e  al  recupero della maggior quantita'
possibile di rifiuti nei quali far confluire le frazioni separate dei
rifiuti;
   b) promuovere la produzione di compost di qualita', garantendo  la
disponibilita' di residui organici non contaminati;
   c)  promuovere l'individuazione di processi di trattamento termico
finalizzati al recupero energetico, in via  residuale  rispetto  alle
operazioni di cui alle lettere a) e b);
   d)   stimolare   la  creazione  di  un  mercato  o  di  iniziative
imprenditoriali per il riutilizzo e il  recupero,  anche  energetico,
delle frazioni dei rifiuti raccolti separatamente;
   e) responsabilizzare le comunita' e gli enti locali nella gestione
dei rifiuti, secondo le finalita' della presente legge;
   f) sensibilizzare l'opinione pubblica a limitare la produzione dei
rifiuti,  a  attuare  il  conferimento  separato,  il  riutilizzo, il
riciclaggio  e  il  recupero  degli  stessi,  nonche'   il   corretto
smaltimento dei rifiuti pericolosi.
  3.  La  gestione  integrata  dei  rifiuti, intesa come il complesso
delle attivita' volte a prevenire  la  formazione  dei  rifiuti  e  a
ottimizzare   il   riutilizzo,  il  riciclaggio,  il  recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti sul territorio  provinciale,  viene  promossa
dalla Provincia e dagli enti locali in modo coordinato tra di loro.
  4.  Per  raccolta  differenziata  si  intende  la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani e assimilati in  frazioni  merceologiche
omogenee,   compresa   la   frazione  organica  umida,  destinate  al
riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.
  5. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e  assimilati  deve
assicurare  il  raggiungimento  delle  misure percentuali progressive
stabilite dall'art. 24 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.
22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio).   Al   verificarsi   delle   condizioni   organizzative
intercomunali previste dall'art. 3, comma 1, le predette misure della
raccolta differenziata sono incrementate di cinque punti percentuali.
  6.  In  attesa  dell'adeguamento  della legislazione provinciale in
materia  di  gestione  e  di  smaltimento  dei  rifiuti  ai  principi
stabiliti  dal  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, ai fini
della raccolta differenziata dei rifiuti, si applicano per quanto non
previsto dalla presente legge le disposizioni stabilite dal  medesimo
decreto  legislativo,  in  quanto  compatibili  con  le  disposizioni
stabilite dalla parte III del decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  26  gennaio  1987,  n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo
unico delle leggi provinciali  in  materia  di  tutela  dell'ambiente
dagli   inquinamenti),   come   da   ultimo  modificato  dalla  legge
provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.