(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 21 aprile 1998) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambiti di applicazione della legge 1. La presente legge disciplina l'organizzazione e lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, nonche' di altre tipologie di rifiuti, nell'obiettivo di ridurre il piu' possibile la quantita' dei rifiuti da destinare allo smaltimento e di minimizzare l'impatto ambientale della parte dei rifiuti non recuperabile e segnatamente dei rifiuti urbani pericolosi. 2. Le finalita' della presente legge sono raggiunte attraverso interventi diretti a: a) creare una rete di strutture e di impianti funzionali al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero della maggior quantita' possibile di rifiuti nei quali far confluire le frazioni separate dei rifiuti; b) promuovere la produzione di compost di qualita', garantendo la disponibilita' di residui organici non contaminati; c) promuovere l'individuazione di processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico, in via residuale rispetto alle operazioni di cui alle lettere a) e b); d) stimolare la creazione di un mercato o di iniziative imprenditoriali per il riutilizzo e il recupero, anche energetico, delle frazioni dei rifiuti raccolti separatamente; e) responsabilizzare le comunita' e gli enti locali nella gestione dei rifiuti, secondo le finalita' della presente legge; f) sensibilizzare l'opinione pubblica a limitare la produzione dei rifiuti, a attuare il conferimento separato, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi, nonche' il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi. 3. La gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attivita' volte a prevenire la formazione dei rifiuti e a ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio provinciale, viene promossa dalla Provincia e dagli enti locali in modo coordinato tra di loro. 4. Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima. 5. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati deve assicurare il raggiungimento delle misure percentuali progressive stabilite dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Al verificarsi delle condizioni organizzative intercomunali previste dall'art. 3, comma 1, le predette misure della raccolta differenziata sono incrementate di cinque punti percentuali. 6. In attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti ai principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti, si applicano per quanto non previsto dalla presente legge le disposizioni stabilite dal medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili con le disposizioni stabilite dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.