(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 9 giugno 1998) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Provincia autonoma di Trento, ponendo al centro dell'azione politico-amministrativa il valore della persona e della sua dignita', svolge opera di prevenzione degli stati di disagio e di malattia e promuove la realizzazione di azioni positive per il miglioramento della qualita' di vita degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita', assicurando una adeguata qualita' ed efficienza dei servizi e delle prestazioni. 2. In particolare gli interventi della Provincia sono rivolti a: a) sviluppare, secondo il principio di sussidiarieta', iniziative idonee a consentire all'anziano e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilita' di mantenere la loro autonomia personale e di rimanere per quanto possibile nell'ambiente di vita mediante una rete di servizi rivolti in particolare a favorirne l'assistenza nell'ambito familiare e l'integrazione sociale; b) promuovere il riconoscimento e l'esercizio dei diritti degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita', nonche' il mantenimento delle attivita' degli anziani su base volontaria, in particolare attraverso forme associate di uso del tempo disponibile per scopi di utilita' sociale; c) sostenere e agevolare le famiglie che si occupano direttamente nell'ambito familiare dell'assistenza dei soggetti non autosufficienti anche facendosi aiutare da persone esterne alla famiglia stessa; d) garantire una gestione efficace e personalizzata dei servizi; e) favorire l'accesso degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita' ai servizi socio-assistenziali e sanitari; f) favorire l'accesso ad iniziative a sostegno dei diritti di cittadinanza e della vita di relazione di anziani e di persone non autosufficienti o con gravi disabilita' con particolare riguardo a quelle di carattere artistico-culturale; g) contribuire a rendere armonico ed equilibrato il processo di transizione all'eta' anziana; h) dare compiuta informazione ai cittadini sui servizi di assistenza, sulle prestazioni offerte, sulle possibilita' di scelta esistenti, sulle modalita' di erogazione delle prestazioni e diffondere la trattazione delle tematiche relative agli anziani e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilita', anche attraverso programmi radiofonici e televisivi. 3. Per assicurare il conseguimento delle finalita' della presente legge, la Provincia adotta o promuove apposite azioni, coordinate tra loro, nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione provinciale vigente concernente i settori dell'assistenza, della sanita', dell'edilizia abitativa, delle attivita' culturali, dei trasporti e dell'emigrazione.