(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 24 del 9 giugno 1998)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Provincia autonoma di Trento, ponendo al centro dell'azione
politico-amministrativa il valore della persona e della sua dignita',
svolge opera di prevenzione degli stati di disagio e  di  malattia  e
promuove  la  realizzazione  di  azioni positive per il miglioramento
della  qualita'  di  vita  degli  anziani   e   delle   persone   non
autosufficienti  o  con  gravi  disabilita', assicurando una adeguata
qualita' ed efficienza dei servizi e delle prestazioni.
  2. In particolare gli interventi della Provincia sono rivolti a:
   a) sviluppare, secondo il principio di sussidiarieta',  iniziative
idonee  a consentire all'anziano e alle persone non autosufficienti o
con gravi disabilita' di mantenere la loro autonomia personale  e  di
rimanere per quanto possibile nell'ambiente di vita mediante una rete
di   servizi   rivolti   in   particolare  a  favorirne  l'assistenza
nell'ambito familiare e l'integrazione sociale;
   b) promuovere il riconoscimento e l'esercizio  dei  diritti  degli
anziani  e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita',
nonche'  il  mantenimento  delle  attivita'  degli  anziani  su  base
volontaria,  in  particolare  attraverso  forme  associate di uso del
tempo disponibile per scopi di utilita' sociale;
   c) sostenere e agevolare le famiglie che si occupano  direttamente
nell'ambito    familiare    dell'assistenza    dei    soggetti    non
autosufficienti anche  facendosi  aiutare  da  persone  esterne  alla
famiglia stessa;
   d) garantire una gestione efficace e personalizzata dei servizi;
   e)   favorire   l'accesso   degli  anziani  e  delle  persone  non
autosufficienti    o    con    gravi    disabilita'    ai     servizi
socio-assistenziali e sanitari;
   f)  favorire  l'accesso  ad  iniziative  a sostegno dei diritti di
cittadinanza e della vita di relazione di anziani e  di  persone  non
autosufficienti  o  con  gravi disabilita' con particolare riguardo a
quelle di carattere artistico-culturale;
   g) contribuire a rendere armonico ed equilibrato  il  processo  di
transizione all'eta' anziana;
   h)   dare  compiuta  informazione  ai  cittadini  sui  servizi  di
assistenza, sulle prestazioni offerte, sulle possibilita'  di  scelta
esistenti,   sulle   modalita'  di  erogazione  delle  prestazioni  e
diffondere la trattazione delle tematiche  relative  agli  anziani  e
alle  persone  non  autosufficienti  o  con  gravi disabilita', anche
attraverso programmi radiofonici e televisivi.
  3. Per assicurare il conseguimento delle finalita'  della  presente
legge, la Provincia adotta o promuove apposite azioni, coordinate tra
loro,   nell'ambito  degli  interventi  previsti  dalla  legislazione
provinciale vigente  concernente  i  settori  dell'assistenza,  della
sanita',  dell'edilizia  abitativa,  delle  attivita'  culturali, dei
trasporti e dell'emigrazione.