(Pubblicato nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 70 del 28 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Finalita' e ambito del conferimento delle funzioni
 
  1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 e
ai  sensi  del comma 5 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
disciplina l'attribuzione alle Province, alle Comunita' Montane e  ai
comuni  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di agricoltura,
foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale,  agriturismo,  alimentazione
conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143
e  individua  le  funzioni in dette materie riservate alla competenza
regionale.
  2. Le funzioni amministrative conferite alla  Regione  dal  decreto
legislativo  4  giugno  1997, n. 143 concernono tutte le funzioni e i
compiti  svolti  dal  soppresso  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali, anche avvalendosi del Corpo forestale dello
Stato nonche' di Enti, istituti ed aziende sottoposti alla  vigilanza
di  detto  Ministero,  in  materia  di  agricoltura, foreste, caccia,
pesca, sviluppo rurale, agriturismo  e  alimentazione,  con  la  sola
eccezione  di  quelle  tassativamente elencate al comma 3 dell'art. 2
del decreto legislativo n. 143/1997.