(Pubblicato nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 70 del 28 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito del conferimento delle funzioni 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 e ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina l'attribuzione alle Province, alle Comunita' Montane e ai comuni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale. 2. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 concernono tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato nonche' di Enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 143/1997.