(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       46  del 21 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di
protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. La Regione organizza l'attivita' regionale di protezione civile,
avvalendosi delle province, dei comuni e delle comunita' montane, nel
rispetto  delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.
   3.  La  Regione,  nell'ambito  delle  proprie  competenze   e   in
osservanza  della  vigente  normativa statale in materia, assicura lo
svolgimento delle attivita' di protezione civile, al fine di tutelare
l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti  e  l'ambiente  dai
danni  o  dal  pericolo  di danni derivanti da calamita' naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  4.  A  tal  fine  la  Regione  instaura  un  costante  rapporto  di
collaborazione  e  partecipazione  con  gli  organi  competenti dello
Stato, con gli enti locali, nonche' con gli altri enti,  organismi  e
associazioni  operanti nell'ambito regionale in materia di protezione
civile.