(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 21 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. La Regione organizza l'attivita' regionale di protezione civile, avvalendosi delle province, dei comuni e delle comunita' montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione. 3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attivita' di protezione civile, al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 4. A tal fine la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli enti locali, nonche' con gli altri enti, organismi e associazioni operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile.