(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       46  del 21 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La Regione Basilicata riconosce  alle  universita'  della  terza
eta'  il ruolo di particolare rilevanza per la promozione culturale e
sociale  prevalentemente   delle   persone   anziane   residenti   in
Basilicata.
  2.  Si  definisce  universita'  della  terza  eta' qualsiasi ente o
associazione  legalmente  costituita  che   abbia   come   prevalente
finalita'  statutaria  quella  della  promozione ed organizzazione di
percorsi formativi e  didattici  di  tipo  curriculare  rivolta  alle
persone anziane.
  3. La Regione Basilicata nel riconoscere il ruolo delle universita'
della  terza  eta'  per  la diffusione dell'educazione permanente, ne
promuove e sostiene l'attivita'  per  favorire  l'integrazione  degli
anziani    nella   realta'   socio-culturale   della   comunita'   di
appartenenza, la loro interazione con le altre classi generazionali e
lo sviluppo  della  cultura  quale  elemento  indispensabile  per  la
formazione della libera e completa personalita' dei cittadini.