(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 21 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Basilicata riconosce alle universita' della terza eta' il ruolo di particolare rilevanza per la promozione culturale e sociale prevalentemente delle persone anziane residenti in Basilicata. 2. Si definisce universita' della terza eta' qualsiasi ente o associazione legalmente costituita che abbia come prevalente finalita' statutaria quella della promozione ed organizzazione di percorsi formativi e didattici di tipo curriculare rivolta alle persone anziane. 3. La Regione Basilicata nel riconoscere il ruolo delle universita' della terza eta' per la diffusione dell'educazione permanente, ne promuove e sostiene l'attivita' per favorire l'integrazione degli anziani nella realta' socio-culturale della comunita' di appartenenza, la loro interazione con le altre classi generazionali e lo sviluppo della cultura quale elemento indispensabile per la formazione della libera e completa personalita' dei cittadini.